Quotidiano | Categorie: Economia&Aziende

Andrea Arman con don Torta contesta in parte l'emendamento Santini per il ristoro dei soci "vittime" di BPVi, Veneto Banca e altri Istituti: esclude i risparmiatori ante 2007

Di Note ufficiali Lunedi 11 Dicembre 2017 alle 16:24 | 0 commenti

ArticleImage

Il Coordinamento Associazioni Banche Popolari Venete "don Enrico Torta" a firma del suo presidente, l'avv. Andrea Arman, ha inviato a "tutte le associazioni ed i professionisti che si occupano dei risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ed a tutti i politici nazionali, europei e regionali e p.c. agli organi di stampa la nota che pubblichiamo

Con riferimento all’emendamento di Giorgio Santini (273497) di cui sotto si riporta il testo preme sottolineare un passaggio che riteniamo non in linea con gli interessi dei risparmiatori così come li abbiamo sempre intesi e sono, ovvero quei soggetti che hanno posto i propri denari nelle banche popolari come forma di accantonamento in vista di futuri bisogni.

È, crediamo, pacifico, che l’elemento che maggiormente qualifica e distingue il risparmiatore rispetto all’investitore speculativo, oltre a quello soggettivo, è la stabilità dell’investimento, ovvero il posizionare del denaro e lasciarlo senza spostamenti finalizzati alla ricerca della migliore performance, ricercando quindi la stabilità e la sicurezza e non il massimo utile. Nel caso delle popolari venete, come di ogni altro investimento, coloro che hanno acquistato in tempi remoti ed hanno lasciato il proprio denaro stabile nelle banche, indubitabilmente rientrano fra i risparmiatori e quindi sono meritevoli di tutela nell’attuale contingenza e, comunque, sempre in forza del dettato dell’art. 47 della costituzione (tutela del risparmio) e 45 nel caso delle popolari venete (cooperazione). L’emendamento Santini, di cui sopra, pone un perimetro al riconoscimento del possibile ristoro che, a nostro avviso, è inaccettabile. Si invita a leggere con attenzione la parte sottolineata dell’emendamento che è riportato di seguito*. Infatti vi rientrano coloro che siano stati vittime di violazione degli obblighi di informazione, correttezza… nell’attività di prestazione di servizi e delle attività di investimenti relativi alla collocazione degli strumenti finanziari emessi dalle banche… E’ chiaro che si tratta della fattispecie di vendita di azioni o obbligazioni senza informare dei rischi, dell’effettivo valore delle azioni, della illiquidità etc.. (missellig). Tale situazione si è concretizzata solo a partire - dalle informazioni che abbiamo e non ve ne sono di differenti – dal 2012 o, al massimo dal 2011 in quanto per il periodo precedente non vi sono oggettività che consentano di affermare che vi fossero situazioni rientranti nella previsione sopra evidenziata. A tutto concedere possiamo retrocedere la casistica al 2007/2008 con riferimento alle segnalazioni fatte da ADUSBEF, ma non certamente prima. Restano quindi esclusi tutti i risparmiatori che hanno posizionato i propri denari anteriormente a queste date e che sono la maggior parte dei truffati sia per numero che per ammontare monetario. A farla semplice: tutti coloro che hanno acquistato azioni delle banche popolari venete e di altri istituti, anteriormente al 2007 massimo, sono esclusi dalla possibilità di ristoro prevista dall’emendamento Santini.

Invitiamo, pertanto, tutti i destinatari della presente ad attivarsi nel denunciare l’iniquità dell’emendamento anche nella parte sopra evidenziata ed ottenerne la modifica. È evidente che il permanere della previsione così come scritta creerebbe un gravissimo danno ai risparmiatori ed un pericolassimo precedente che andrebbe ad individuare i danneggiati solo nella schiera degli “imbrogliati” in fase di vendita escludendo i risparmiatori “imbrogliati” dalla cattiva gestione delle banche, dalla mancanza di controlli da parte dei Organi privati e pubblici preposti, dalla insensata gestione della fase di risanamento post 2015. Preme evidenziare che i “vecchi” soci delle popolari venete sono circa il 70% del capitale che le banche avevano prima dell’aumento di capitale del 2016.

Coordinamento Associazioni Banche Popolari Venete “don Enrico Torta” Il presidente avv. Andrea Arman

 

*Ecco il testo dell’emendamento con sottolineata la parte contestata dal presidente Arman perché escludente i soci tout court del passato.

·       Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo di ristoro finanziario)

1.     Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo di ristoro finanziario» con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2.     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economa e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessari all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

3.     Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998,

n. 238, da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del medesimo decreto, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4.     Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.

 


Commenti

Ancora nessun commento.
Aggiungi commento

Accedi per inserire un commento

Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.





Commenti degli utenti

Lunedi 26 Novembre 2018 alle 10:21 da Luciano Parolin (Luciano)
In Per Colombara troppi supermercati in apertura a Vicenza: ad approvarli fu l'amministrazione di cui faceva parte

Sabato 17 Novembre 2018 alle 00:12 da Kaiser
In IEG, dimissioni anticipate di Matteo Marzotto: scoperta la rappresentanza sia pur minima di Vicenza a Rimini a poco da sbarco in Borsa

Martedi 13 Novembre 2018 alle 23:55 da Kaiser
In Fare i conti con l’Europa o per l’Europa, l'ex ministro Padoan a Vicenza: "l'Italia è un paese bancocentrico e ha un problema di credibilità"
Gli altri siti del nostro network