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Banca Popolare di Vicenza, la difesa dei truffati: “noi contro KPMG”, la società top di revisione ma pluri sanzionata

Di Rassegna Stampa Domenica 14 Gennaio 2018 alle 17:48 | 0 commenti

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Per molte associazioni dei consumatori, che tutelano i risparmiatori delle banche venete, ci sono state fin troppe "distrazioni" da parte delle autorità, che avrebbero dovuto controllare la gestione e i bilanci delle banche risolte, ed in particolare della Banca Popolare di Vicenza, ora in liquidazione coatta amministrativa. In questi giorni, dopo il "teatrino" avvenuto presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con il giochetto dello "scarica barile" degli obblighi di vigilanza e controllo, sono emersi concreti sospetti, sulle eventuali responsabilità dei controllori degli istituti di credito, nello specifico della Consob, di Bankitalia e del "colosso" KPMG, multinazionale olandese, che è tra le quattro società di revisione, che al mondo si spartiscono la grande parte del mercato.

Le altre "big" sono ‘Pricewaterhouse Coopees', ‘Deloitte & Touche' e ‘Ernst & Young', che mettono insieme ricavi per circa 130 miliardi di dollari. Il settimanale "Venerdi" del giornale "La Repubblica" del 23.11.17, le ha definite come "Autentiche potenze planetarie, un'oligarchia contabile costruita con un sistema a rete che coinvolge decine di migliaia di analisti di diverso rango (circa 800 mila) e competenze distribuiti in tutto il mondo, un network globale in grado di determinare fortune o rovine di molte grandi aziende".
Eppure, la KPMG, è coinvolta da decenni, in tutti i più grossi "crac" finanziari e bancari del mondo, e nonostante le ripetute condanne e multe, continua a ricevere incarichi tra i più prestigiosi.

Fatto sta che questo ente certificatore, questa mega e intoccabile società di consulenza, "ritorna di continuo", nelle vicende giudiziarie e giornalistiche, anche del nostro bel paese.

Il caso di IFC.

Difatti si ricorda che, la KPMG, fu condannata dal tribunale di Torino a pagare una provvisionale di otto miliardi e 800 milioni al fallimento dell' Istituto Fiduciario Centrale (Ifc), una fiduciaria del gruppo Bersano, travolta da un tracollo di circa 56 miliardi e posta in liquidazione coatta nel 1988. Si tratta di un importante, precedente giurisprudenziale, considerato che, la società di revisione avrebbe contribuito, con la propria certificazione di bilancio, a causare il danno, evitando di evidenziare che l' Ifc aveva raccolto pubblico risparmio, prima di inviare il relativo prospetto informativo alla Consob e dopo la sua scadenza, e che la fiduciaria non aveva iscritto a bilancio la sanzione riguardante la raccolta abusiva di denaro.

In queste circostante, il tribunale di Torino, ha ritenuto che avrebbe dovuto rifiutare la certificazione. Al contrario, l'omissione dell' informazione da parte della società di revisione, anzi l' aver offerto un' informazione inveritiera e falsa, ha concesso ai cattivi gestori di portare a compimento, gli effetti devastanti e non ha impedito la cessazione del danno in un momento in cui lo si poteva integralmente (o in gran parte) evitare.

Il caso di M.P.S.

Si rammenta, che la Kpmg è stata multata, dalle Autorita' di vigilanza , per 450mila euro, anche per le verifiche sui bilanci 2008 e 2009, in merito alle operazioni condotte dal Monte dei Paschi di Siena,sotto la vecchia gestione. A tale proposito nella delibera della Consob, viene rilevata la violazione dei principi di revisione sulle verifiche svolte in merito al collegamento della ristrutturazione delle obbligazioni Alexandria con il repo sui Btp con Nomura. Si tratta, in pratica, dell'operazione che ha portato al primo processo a Siena contro gli ex vertici, condannati in primo grado per l'ostacolo alla Vigilanza. La società di revisione inoltre e' stata sanzionata dalla Consob, anche per le verifiche sullo strutturato Santorini e sul Fresh, l'oscura emissione che fu utilizzata da MPS, per pagare l'acquisto di Antonveneta.

Il caso "Deiulemar"

Altro scandalo, in cui appare coinvolta la KPMG è quello del crack ‘Deiulemar'. La società armatoriale di Torre del Greco, nella quale quasi 13mila risparmiatori hanno investito nel corso degli anni oltre 720 milioni di euro, è poli fallita miseramente.

Oggi, i risparmiatori che avevano sottoscritto certificati al portatore a favore della compagnia, hanno perso tutto.

Una società che - già nel 2005 - era stata saccheggiata di ogni asset dai soci fondatori: tutti appartenenti alle famiglie di armatori, Della Gatta-Iuliano-Lembo. I presunti responsabili del crack sono stati condannati in primo grado a pene complessive per quasi 90 anni.

Il processo penale d'appello, per bancarotta fraudolenta, si è di recente concluso con la riduzione delle condanne inflitte in primo grado ai sette imputati per il fallimento nel 2012.

Risultano attivate azioni legali ed esposti, presentati dai risparmiatori contro la KPMG e la CONSOB; invero il caso, potrebbe avere risvolti penali e di responsabilità civile, per responsabilità derivante da culpa invigilando, che avrebbe provocato il danno dall'investimento rovinoso del risparmiatore.
Ma non è finita, l'elenco delle azioni a tutela dei risparmiatori, delle sanzioni e delle condanne alle società di consulenza, è ancora lungo.

Il caso Consip

Il 7.11.17, il "Sole 24 ore", ha pubblicato un articolo rendendo nota, la multa dell'Antitrust, per 23 milioni a Deloitte, Kpmg, Ernst&Young e Pwc, a seguito dell'istruttoria eseguita, sui comportamenti delle "Big four", accertando l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, per mezzo della quale, le multinazionali, avrebbero "condizionato l'esito della gara bandita da Consip, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni, per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi, confinanziati dall'Unione Europea (gara Consip AdA), il cui valore ammonta a 66 milioni".

Il caso di Banca Popolare Di Vicenza

La Consob, autorità di vigilanza sulle società e sulla Borsa, ha multato nel dicembre di quest'anno per 300 mila euro, la società di revisione Kpmg in relazione ai lavori di revisione svolti sui Bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014, di Banca Popolare di Vicenza.

Questo è un primo passo che indica precise responsabilità, anche della società di revisione che ha certificato i bilanci della BpVi

LA MULTA.

La delibera della Consob del 6 dicembre, spiega che già a marzo l'organo vigilante, ha contestato la revisione del bilancio di BpVi 2014, emesso dal socio Vito Antonini di Kpmg, sostenendo che c'erano state «irregolarità inerenti l'attività di revisione svolta sui bilanci» in particolare per «la valutazione delle attività finanziarie disponibili (specie per la gestione del risparmio collettivo), la valutazione dei crediti verso la clientela» e poi le famose operazioni "baciate" di finanziamenti dati a soci che poi compravano azioni.

La Consob ha ritenuto di confermare i rilievi: Kpmg è ritenuta responsabile di avere violato le norme di revisione, sia per la pianificazione della sua attività, sia per la valutazione delle attività disponibili per la vendita, dei crediti verso la clientela, delle attività immateriali e delle azioni proprie. La conclusione è che c'è stata una «gravità oggettiva delle violazioni accertate» e anche una «gravità soggettiva delle condotte poste in essere.

Consob verbalizza che Kpgm «ha commesso precedenti violazioni in materia finanziaria», per cui c'è quantomeno colpa.

Viene applicata, nei confronti di Kpmg la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300 mila, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento». Kpmg, peraltro, può ancora ricorrere alla Corte d'appello contro la sanzione.

Ma questo è purtroppo un film già visto.

Il caso Unipol

La KPMG è stata sanzionata, con delibera Consob n. 19304 del 5 agosto 2015.

Infatti con ricorso, avverso la delibera n. 19304 del 5 agosto 2015, KPMG spa ha proposto opposizione ex art. 195 comma quarto d.lgs. 58/98, avverso la citata delibera Consob, con la quale detta Commissione irrogava ai certificatori, la sanzione amministrativa di € 100.000,00, relativamente all'attività di revisione, da questa svolta, sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 di Unipol Gruppo Finanziario spa (UGF), contestando:

a) violazione dei principi di revisione n. 300 e n. 330, in relazione alle verifiche concernenti lo "scorporo dei derivati impliciti";

b) violazione dei principi di revisione n. 330 e n. 500, in relazione al lavoro di revisione concernente la "classificazione di titoli con clausole di rimborso anticipato a fair value per clausole tax event".

La vicenda si colloca nell'ambito dell'attività di revisione effettuata da KPMG, nella persona del socio della stessa, dott. Luca Ferranti, responsabile dei lavori di audit, sul bilancio consolidato di UGF spa, società controllante Unipol Assicurazioni spa.

La Commissione ha rilevato che il Bilancio consolidato di UGF al 31 dicembre 2011 non era conforme rispetto alle norme che ne disciplinano la redazione (principi contabili IAS), in particolare con riferimento alle modalità di rilevazione e valutazione di alcuni investimenti in titoli di debito detenuti dalla UGF o da società consolidate, tra i quali quelli definiti dalla stessa "strutturati".

L'istruttoria nei confronti della società di revisione stessa, si è conclusa con l'emanazione della delibera opposta, in data 5 agosto 2015.

La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sull'opposizione proposta da KPMG spa nei confronti della delibera n. 19304 del 5 agosto 2015 emessa dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - accogliendo l'opposizione e per l'effetto, ha però annullato la delibera n. 19304 del 5 agosto 2015; - condannando la Consob alla restituzione all'opponente dell'importo percepito in base a tale delibera.

Due pesi due misure!

Invero, tutt'altra soluzione, è stata intrapresa dalla giustizia Brasiliana a carico della multinazionale olandese, per un caso omonimo a quello della Banca Popolare di Vicenza.

La società di revisione KPMG e uno dei suoi partner, sono stati condannati in prima istanza, a risarcire le perdite subite da un risparmiatore, che aveva, investito i suoi soldi, nei certificati di credito della banca BVA, oggi fallita.

Questa è la prima decisione di merito, presa dai tribunali brasiliani, che riconosce piena responsabilità alla società che doveva controllate e certificare i bilanci di una banca, delle perdite subite da un investimento rovinoso.

La decisione è stata presa nel 2015, dal giudice Miguel Ferrari Júnior, della quarantratreisima Corte Civile della Corte di Giustizia di São Paulo.

In un procedimento parallelo, presentato alla Procura della Repubblica di San Paolo, la KPMG è anche un imputata di ipotesi di reato, e le sue attività, sono state sospese, in prima fase, con una misura cautelare, basata su un addebito della Banca centrale sul BVA.

La tesi dell'accusa, ( rappresentata da Fernandes Figueiredo & Advogados), si è basata un principio, logico e giuridico, - che potrebbe essere, preso a riferimento per i risparmiatori delle banche venete, -vale a dire, il parere senza riserve rilasciato da KPMG sul bilancio del Banco BVA, ha inevitabilmente, condizionato le scelte del risparmiatore, inducendolo, a considerare "come sicuro investimento" l'operazione bancaria e finanziaria di acquisto di titoli della banca fallita.

L'argomentazione, si è fondata su un dato: l'opinione del revisore è un fine, non un mezzo per verificare la solidità economica di un istituto di credito e dei suoi prodotti finanziari.

Per cui, se la relazione del revisore mostra, che il patrimonio netto della banca è positivo e soprattutto solido, ancorchè in aumento, quando in realtà non lo era, è di per sé elemento sufficiente, per far scattare la responsabilità per il risarcimento del danno a carico della società di revisione, che non ha operato, seguendo il criterio della trasparenza e della diligenza.

Dalla relazione della Banca centrale sul caso, emergono errori, determinanti nelle procedure di revisione che giustificherebbero, la condanna di KPMG.

Pur riconoscendo che l'audit non dovrebbe garantire il futuro finanziario di un'entità, l'accusa rileva che la differenza di capitale, esisteva già alla data di riferimento del bilancio ed era sufficientemente ampia per essere inclusa nei test.

Secondo il giudice, a cui è stata devoluta la decisione sul caso, "il revisore ha il dovere di fornire informazioni autentiche, vere e reali e non è esente da responsabilità per il fatto che i dirigenti della società, abbiano fornito informazioni inesatte nei bilanci sottoposti a revisione contabile. In realtà, questo è esattamente l'audit per verificare l'autenticità o l'inesattezza dei dati nei bilanci ".

La KPMG, ha molto probabilmente proposto appello a questa rilevante sentenza di condanna.

Sta di fatto, che forse sembra giusta, la strada che sta intraprendendo, qualche risparmiatore truffato dalle banche venete, prendendo nel mirino, proprio la Kpmg . Tutto ciò alla luce del fatto che lo scorso 6 dicembre la Consob ha applicato una sanzione amministrativa di 300mila euro alla società di revisione in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di BpVi. "

In ogni caso non si escludono, le responsabilità della Consob, per le banche risolte, che ricordiamo è l'ENTE PUBBLICO DI GARANZIA DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL MERCATO DEI VALORI MOBILIARI E SULLA RACCOLTA FINANZIARIA DEL RISPARMIO, la cui funzione deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo art. 97 Cost., in correlazione con l'art. 47 Cost., prima parte; pertanto la Consob potrebbe esser tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo art. 2043 c.c. atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.

L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la imputabilità soggettiva, la causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione. (cfr. Cass. Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681; Cass. 2001 n. 3132; 2001 n. 12672; 2003 n. 1191 e vedi Cass. SU 9 marzo 2007 n. 5396 sui poteri di controllo e di autonomia della CONSOB).

di Monica Mandico, da GliStatiGenerali.com 


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