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La crisi di BPVi e Veneto Banca, domande e risposte V parte: così Banca d'Italia spiega... oggi l'inquadramento normativo della cessione a Intesa Sanpaolo

Di Federica Rossi Lunedi 17 Luglio 2017 alle 10:12 | 1 commenti

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Dopo la parte I ("il crollo delle due banche"), la parte II (la cessione a Intesa Sanpaolo e la liquidazione coatta amministrativa"), la parte III ("i costi dell'operazione e delle possibili alternative") e la parte IV ("impatto dell'operazione su azionisti e creditori"), completiamo la sintesi delle "Domande e risposte" sulla crisi di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca pubblicate il 12 luglio da Banca d'Italia.

Inquadramento normativo dell'operazione

Sono state rispettate le regole della Unione bancaria e quelle sugli aiuti di Stato?

La procedura adottata è stata in linea con le norme europee in materia di Unione bancaria e aiuti di Stato: una volta che la Banca Centrale Europea accerta che una banca si trova "in stato di dissesto o di rischio di dissesto", il Comitato di Risoluzione Unico (CRU) verifica se per superare la crisi è possibile ricorrere a misure alternative di mercato o di vigilanza, e, in caso negativo, se avviare una procedura di risoluzione.

Nel caso di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, il CRU ha deciso che non sussistevano i presupposti per la risoluzione, per l'assenza di interesse pubblico.

Di conseguenza,  è stata attivata la procedura ordinaria di insolvenza prevista dalla legislazione italiana, ossia la liquidazione coatta amministrativa.

Con riferimento al cosiddetto bail-in (ossia il salvataggio interno, a carico di azionisti, obbligazionisti ed eventualmente correntisti), Banca d'Italia ne difende il non utilizzo: da un lato, i costi sarebbero dovuti ricadere su creditori che ne avessero consapevolmente assunto il rischio (quindi su creditori "nuovi", per passività di nuova emissione), dall'altro le autorità europee non hanno accolto la richiesta italiana di adottare gradualmente la normativa e allungare i tempi (per emettere nuovi titoli di debito, con esplicite clausole di subordinazione).

 

Perché è stato possibile erogare un aiuto di Stato?

La Commissione Europea può ammettere gli aiuti di Stato destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro"; in particolare, gli stati membri possono intervenire con denaro pubblico nelle procedure nazionali di liquidazione se ciò è necessario ad assicurarne l'ordinato svolgimento e per contenere la distruzione di valore.

La Commissione chiede che vengano soddisfatte due condizioni: azionisti e creditori subordinati devono partecipare alla condivisione degli oneri (burden sharing); il soggetto che acquista in blocco attività e passività deve essere individuato attraverso una procedura aperta, concorrenziale e non discriminatoria, per minimizzare l'impatto sulle finanze pubbliche. Nel caso delle banche venete, entrambe le condizioni sono soddisfatte.

 

Perché è stato necessario adottare deroghe alla disciplina ordinaria?

Banca d'Italia sottolinea la necessità di concludere la cessione delle due banche venete in un fine settimana, prima della riapertura degli sportelli il lunedì mattina. Per permettere di rispettare tempi così stringenti, sono state introdotte alcune deroghe al regime delle cessioni:

- è stato disapplicato l'obbligo per i commissari liquidatori di essere autorizzati da Banca d'Italia e di acquisire il parere del comitato di sorveglianza per concludere la cessione;

- sono stati disapplicati gli obblighi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e al Registro Imprese (che dovranno comunque essere adempiuti da Intesa Sanpaolo), permettendo la sola pubblicazione sul sito di Banca d'Italia;

- sono state disattivate le ipotesi di prelazione previste dalle leggi speciali in materia agraria o di locazione (ossia non è necessario aspettare che passi il termine per l'esercizio dei diritti di prelazione per concludere la cessione); è stato inoltre derogato il divieto di trasferire immobili privi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.


Commenti

Inviato Giovedi 20 Luglio 2017 alle 09:54

"il soggetto che acquista in blocco attività e passività deve essere individuato attraverso una procedura aperta, concorrenziale e non discriminatoria, per minimizzare l'impatto sulle finanze pubbliche. Nel caso delle banche venete, entrambe le condizioni sono soddisfatte."
Siamo Sicuri?
1 - Non sono state acquistate tutte le passività
2 - Procedura aperta? a chi, se è stata fatta in 2 giorni?
3 - Concorrenziale???? Non si è vista davvero alcuna concorrenza
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