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Già 1122 ricorsi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie: una possibile soluzione contro le violazioni di BPVi e Veneto Banca

Di Federica Rossi Martedi 11 Luglio 2017 alle 20:58 | 0 commenti

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Nei primi 6 mesi di attività, l'ACF Consob (Arbitro per le Controversie Finanziarie) ha ricevuto 1122 ricorsi, di cui oltre un terzo dal Veneto. Nella ripartizione territoriale il Veneto è, quindi, nettamente prevalente come regione. Nel complesso c'è una prevalenza di ricorsi che arrivano dal Nord Italia e questo è fisiologico tenendo conto che la maggior parte della ricchezza nazionale è nel Nord' in Italia. Lo ha detto oggi Giampaolo Eduardo Barbuzzi, presidente Arbitro per le controversie finanziarie (Acf),  ai giornalisti che gli chiedevano sui ricorsi legati alle banche venete, le ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Parlando a margine del convegno 'Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari', Barbuzzi ha ricordato che 'il decreto legge prevede' che Intesa Sanpaolo non si accollerà gli esiti dei litigi e che tutti i ricorsi 'faranno parte della massa che gestira' il commissario liquidatore'.

Vediamo, quindi, in dettaglio le competenze e i poteri dell'ACF Consob per i soci truffati dalla due banche.

L'Arbitro per le controversie finanziarie e' l'organismo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi tra risparmiatori e intermediari operativo dal 9 gennaio scorso.
Mediamente, l'importo richiesto è di € 58.000. Gli intermediari coinvolti sono 83, di cui 68 banche. Dal 9 gennaio 2017 presso la Consob è attivo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Si tratta di un sistema di risoluzione delle controversie con gli intermediari finanziari di tipo stragiudiziale: permette quindi di evitare la via giudiziaria, con notevoli risparmi in termini di tempi e costi. Il ricorso all'ACF è infatti gratuito e consente una soluzione rapida delle controversie (l'Arbitro deve esprimersi entro 6 mesi).

Può quindi essere una soluzione da prendere in considerazione per controversie contro Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. in liquidazione coatta amministrativa.

Le controversie devono riguardare la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei servizi di investimento e di gestione del risparmio. Diversamente, non si può ricorrere all'ACF per lamentele in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, bancomat, mutui, segnalazioni alla Centrale Rischi, ecc.).

Possono presentare ricorso all'ACF i risparmiatori "retail", ossia che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze per decidere consapevolmente dei propri investimenti e per valutare correttamente i rischi assunti; può trattarsi sia di persone fisiche che di società.
La richiesta dell'investitore non può superare € 500.000 (in altri termini, per richieste superiori non è possibile rivolgersi all'ACF).
Prima di ricorrere all'ACF, il risparmiatore deve presentare all'intermediario un reclamo avente per oggetto le lamentele che saranno successivamente materia di ricorso all'ACF. Il ricorso può essere presentato solo dopo la risposta negativa dell'intermediario, o in alternativa dopo 60 giorni dal reclamo in caso di mancata risposta.
Ancora, per ricorrere all'ACF non devono essere pendenti altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (come ad esempio la mediazione).
Il ricorso può essere presentato online, attraverso il sito dell'ACF, direttamente oppure tramite un procuratore o un'associazione dei consumatori. Una volta ricevuto il ricorso, è l'ACF a inviare il ricorso all'intermediario, dopo averne verificata la completezza e la regolarità. Dopo un eventuale scambio deduzioni, repliche e controrepliche, il fascicolo viene passato al Collegio giudicante per la decisione.
La decisione dell'ACF è vincolante per l'intermediario. Nel caso in cui l'intermediario non esegua la decisione, ne è data notizia sul sito dell’ACF, su due quotidiani nazionali e sull'home page del sito dell’intermediario stesso, con conseguente danno reputazionale per l’intermediario stesso.
Qualora l'intermediario non adempia, o qualora la decisione dell'ACF sia sfavorevole all'investitore, quest'ultimo può rivolgersi all'autorità giudiziaria.


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