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Banca d'Italia, BPVi, Veneto Banca... : la lettera (di denuncia) aperta di Francesco Bedino presidente di Bene Banca "commissariata precauzionalmente"

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Giovedi 21 Settembre 2017 alle 09:39 | 0 commenti

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Stiamo seguendo da tempo gli sviluppi della vicenda, collegata per alcuni versi con la BPVi e la sua partecipata Marzotto Sim, della Bene Banca Vagienna e ne stiamo pubblicando la sua ricostruzione a puntate (a breve la settima, così corposa che la stiamo completando insieme alle opportune verifiche) col supporto testimoniale e documentale dell'ex dg Silvano Trucco, estromesso col suo presidente dalla Bcc cuneese commissariata in "via precauzionale" da Banca d'Italia contro le cui decisioni stanno da tempo lottando nei tribunali, con esiti incoraggianti, i due ex esponenti apicali. La Bene Banca, tra l'altro, subito dopo il commissariamento e con il commissario inviato da Bankitalia Giambattista Duso, amministratore delegato della Marzotto Sim, partecipata al 9.8% da... Banca Popolare di Vicenza, "depositò" buona parte della sua cassa nella BPVi di Gianni Zonin.

E così avrebbero fatto (perchè? Su sollecitazione di chi?) altre Bcc cuneesi in base alle dichiarazioni riportate nell'articolo di Bonazzi su La Verità a cui si riferiscono le puntuali osservazioni del suo ex dg Trucco e che dimostra ancora una volta e se pure ce ne fosse bisogno che il nostro lavoro ha, spesso, una certa eco (o eco certa, fate voi).

Questa ricostruzione, ancora più interessante a Vicenza perchè riguarda in parte anche la nostra ex Popolare, porta a riflettere su altre analoghe situazioni che stiamo valutamo, insieme ai media nazionali, o che abbiamo in parte già descritto, in primis il tartassamento di Veneto Banca, al di là e forse prima dei comportamenti addebitati a Vincenzo Consoli, e apre squarci interessanti sull'operato (o sul non operato se non sul cattivo operato) di Banca d'Italia, il cui governatore Ignazio Visco, affiancato dal responsabile della (non solo da noi discussa) Vigilanza Carmelo Barbagallo, sta puntando al rinnovo del suo mandato osteggiato da un numero sempre maggiore di oppositori che si riconoscono a livello nazionale, ad esempio, nella petizione lanciata su Charge.org da Elio Lannutti, presidente di Adusbef, o a livello locale nell'analogo appello di svariati rappresentanti della società vicentina.

Ebbenein questo quadro si inserisc l'incontro che abbiamo avuto con Francesco Bedino, che, ce lo ha raccontato, dopo la sua defenestrazione ma, soprattutto, dopo la sua denuncia pubblica del commissariamento, ha subito mille ritorsioni che hanno messo in ginocchio anche la sua attività imprenditoriale che dava lavoro a 200 dipendenti...

Oggi, piuttosto che riferire dell'incontro, preferiamo publicare la sua lettera aperta resa pubblica il 2 settembre scorso e ceh pubblichamo integralemnte senza neanche toccare la sua impaginazione, che fotografa il sentire di Bedino, e allegando in questo pdf alcuni ritagli stampa e alcuni dati che Bedino ha allegato alla lettera per una sua migliore comprensione..

Leggetela, anche se è lunga, e valuti chi di dovere se certe cose devono ancora durare a lungo...

 

9.2.2013, Visco: “quando l’intermediario non è in situazione di crisi la Banca d’Italia può chiedere agli azionisti di rinnovare il vertice aziendale, ma non può incidere sulle loro decisioni, né direttamente rimuovere un amministratore”

30.1.2016, Banca d’Italia: “margine di discrezionalità assai ristretto”

30.1.2016, Banca d’Italia: “un’azione troppo tempestiva potrebbe indurre a commissariare un istituto ancora in grado di proseguire la propria attività” perché  se “lo facesse opererebbe al di fuori dei poteri previsti dall’ordinamento”

25.3.2016, Banca d’Italia: “lettera di intervento per richiedere provvedimenti correttivi da adottare per le banche ispezionate con seri problemi, ma ancora rispettose dei requisiti patrimoniali”

31.5.2016, Banca d’Italia: “siamo aperti alle critiche costruttive, impegnati a dare conto del nostro operato”

 “Ma quando mai ??!”

 

LETTERA  APERTA

02.09.2017

Oggi gran parte della carta stampata è impegnata a riportare la notizia bomba dell’apertura di una inchiesta da parte della Procura di Roma sull’operato tra gli altri anche della Banca d’Italia, lanciata ieri in anteprima da IL FATTO QUOTIDIANO in ordine alla vicenda della BIM (intrecciata a filo doppio con la Veneto Banca, oggi in LCA) in funzione di un esposto/memoriale depositato poche settimane prima dal banchiere Pietro D’Aguì, ex A.D. della banca piemontese, assistito per l’occasione dall’Avv. Gentiloni, cugino del premier.

Sempre sulle pagine de IL FATTO QUOTIDIANO, nell’edizione odierna, si legge come con la lettera del Governatore Visco del 26 febbraio 2013, la Banca d’Italia abbia “disposto” la convocazione entro 30 giorni di un cda “che rechi all’ordine del giorno la revoca dei poteri dell’amministratore delegato”.

Ma come ?

A tutte le accuse di miopia o lentezza della vigilanza bancaria, giunte da ogni dove, i massimi esponenti di Palazzo Koch hanno sempre respinto i fendenti loro diretti giustificandosi con un “margine di discrezionalità assai ristretto” oppure con  una certa carenza di poteri, in primis lamentando la possibilità di interventi sul management delle banche vigilate, invocando più poteri per rimuovere i cattivi manager.

 

Solo 17 giorni di calendario prima della lettera citata oggi dal quotidiano di Marco Travaglio, la prova provata di un potere di “removal” già consolidato,  il 9 febbraio 2013, al convegno Assom Forex di Bergamo il Governatore Visco nel proprio intervento sottolineava testualmente quanto segue: “Nella sua azione di supervisione la Banca d’Italia ha da tempo intensificato il confronto con gli esponenti aziendali, richiamandoli alle loro responsabilità. Abbiamo imposto regole volte ad assicurare la funzionalità e l’adeguata composizione dei consigli, nonché la trasparenza nei processi di nomina. Tuttavia i requisiti di onorabilità e professionalità sono fissati con normative rigide; la decadenza può essere dichiarata solo per difetto di criteri tassativamente elencati; quando l’intermediario non è in situazione di crisi, la Banca d’Italia può chiedere agli azionisti di rinnovare il vertice aziendale, ma non può incidere sulle loro decisioni, né direttamente rimuovere un amministratore. Il quadro normativo va rafforzato. L’autorità di vigilanza deve poter valutare compiutamente l’idoneità degli esponenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Deve poter intervenire efficacemente nei casi in cui, sulla base di fondate evidenze, ritenga necessario opporsi alla nomina di esponenti aziendali o rimuoverli dall’incarico.”

 

Dunque? Ma allora Bankitalia cosa poteva fare e cosa no ?

Una risposta precisa e circostanziata pare pressoché impossibile, stante l’enorme discrasia tra parole e fatti compiuti. Ma andiamo con ordine.

Il 31 maggio 2016 nelle proprie Considerazioni Finali, il Governatore ha citato come “nei numerosi casi problematici in cui non si giungeva alla misura estrema del commissariamento siamo intervenuti con decisione, sollecitando azioni correttive, ottenendo dove necessario la sostituzione degli amministratori – pur con i limitati strumenti normativi a disposizione, solo di recente adeguati – e imponendo incrementi patrimoniali”.

Ma allora si poteva ottenere, “dove necessario”, la sostituzione degli amministratori ! Ma non è una contraddizione con quanto riferito da Visco al convegno Forex di Bergamo?

Altrimenti come si spiega il caso della BIM che ha comportato l’apertura qualche settimana fa di una indagine da parte della Procura di Roma, oggi sulla bocca di tutti ? La BIM viveva allora una crisi così forte, ma, usando le parole di Visco, non ancora degna della “misura estrema del commissariamento” ?

E come si spiega allora il caso del “commissariamento preventivo” (prima che i problemi sorgessero si vedrà in seguito) di Bene Banca, se non per impedire la rielezione per acclamazione del CdA uscente, peraltro ricandidatosi integralmente nell’unica lista presentata per il rinnovo cariche previsto per l’assemblea del 4.5.2013?

I risultati registrati negli ultimi mesi sul panorama bancario nazionale impongono tuttavia una doverosa riflessione sull’azione della Vigilanza, provando a mettere in relazione i fatti realmente accaduti con le giustificazioni (di circostanza?) tecniche e teoriche date da Palazzo Koch.

In sostanza proviamo nelle righe seguenti a far collimare la “teoria con la pratica”.

Il 30 gennaio 2016 la Banca d’Italia ha diramato un comunicato stampa con cui ha tentato di dare delle risposte alle pressanti domande ed interrogativi dei risparmiatori sotto shoc dopo il caso delle 4 banche in Risoluzione; in particolare con la risposta alla prima domanda -“Ci sono stati ritardi nel porre le banche in amministrazione straordinaria?” – Palazzo Koch rivendica un “margine di discrezionalità assai ristretto”, tanto da non poter ricorrere ad “un’azione troppo tempestiva” perché se “lo facesse la Banca d’Italia opererebbe al di fuori dei poteri previsti dall’ordinamento”. E questo perché “un’azione troppo tempestiva potrebbe indurre a commissariare un istituto ancora in grado di proseguire la propria attività”.

Il 25 marzo 2016 Palazzo Koch ha pubblicato sul proprio sito internet la “Lettera al Presidente della Commissione Consiliare di studio su Banca delle Marche”  in cui nella premessa, via Nazionale  scrive testualmente come “una situazione problematica di una banca emerge generalmente a seguito di una ispezione della Vigilanza, disposta in via ordinaria o per ragioni speciali quali l’esito negativo di analisi a “distanza”, eventi giudiziari o informazioni esterne. Se essa rivela seri problemi (ad esempio, cattiva organizzazione, pratiche inadeguate o violazioni di norme e regolamenti nel valutare le richieste di credito), ma la banca ispezionata rispetta i requisiti patrimoniali, il passo successivo consiste in una comunicazione formale al Consiglio di Amministrazione (CdA) della banca, mediante una cosiddetta “lettera di intervento”, contestuale alla consegna del rapporto ispettivo, in cui si elencano i provvedimenti correttivi da adottare. Questi variano a seconda delle carenze riscontrate: misure di contenimento del rischio (limiti all’erogazione del credito e all’espansione territoriale, maggiori requisiti di capitale, e così via), richieste di sostituzione degli esponenti aziendali, di revisione del piano industriale, di aumento del capitale, di aggregazione con un’altra banca.

Se la Vigilanza ha successivamente motivo di ritenere che le misure correttive non siano state attuate dalla banca o siano insufficienti, fa in genere seguire altre azioni (quali nuove ispezioni o lettere di intervento).Quando tali azioni non appaiono risolutive dei problemi, almeno in prospettiva, e si manifesta il rischio di un ulteriore peggioramento, si dà luogo ad un’ispezione i cui esiti saranno determinanti per la successiva azione di vigilanza e che si rivelerà quindi “decisiva”. Nell’assetto precedente, la Vigilanza valutava se sussistessero i presupposti di legge per avviare il commissariamento della banca (…)”.

 

Trattasi di spiegazioni e di risposte che ai più possono apparire plausibili, ma non è così, di sicuro non per il sottoscritto che ha ahimè vissuto sulla propria pelle una esperienza devastante,  che gli ha rovinato l’esistenza e la salute, propria e dei familiari, come quella del commissariamento PREVENTIVO della Bene Banca.

Già “preventivo” e non “troppo tempestivo” come riportato dal comunicato di Palazzo Koch di gennaio 2016. Ed a definirlo “preventivo” sono stati direttamente gli Organi Giudiziari Amministrativi aditi (Tar del Lazio e Consiglio di Stato) nelle sentenze che hanno respinto i ricorsi contro il commissariamento (compensando però le spese di lite data “la peculiarità della vicenda”, quando normalmente seguono la soccombenza)  e la stessa difesa di Bankitalia, che hanno testualmente “sottolineato l’indispensabilità del proprio intervento proprio in funzione di prevenzione di una grave compromissione della solidità economica dell’Istituto”.

E non solo. Gli stessi Organi della Amministrazione Straordinaria hanno dichiarato alla stampa come il caso bene banca  “è stato un esempio di commissariamento in via preventiva, prima che si potessero creare problematiche ad una realtà economica e sociale ancora sana e solida” (Articolo settimanale LA GUIDA 24.01.2014).

 

In tema poi di “margine di discrezionalità” la risposta di Banca d’Italia nel proprio comunicato del 30/1/2016 è alquanto stupefacente, in quanto  disancorata completamente dalla realtà: la consolidata giurisprudenza  riconosce infatti una AMPIA DISCREZIONALITA’ alla Vigilanza di Palazzo Koch, tanto da essere sempre richiamata dagli Organi della Giustizia Amministrativa nei ricorsi intentati contro via Nazionale dagli amministratori deposti delle banche commissariate.

Anche nel caso Bene Banca  così è stato, tanto che nella propria sentenza di rigetto del ricorso il TAR del Lazio ha infatti testualmente sancito che “l’ampia discrezionalità di cui dispone la Banca d’Italia nella valutazione dei presupposti legittimanti il commissariamento degli istituti di credito induce ad escludere ogni sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di merito da essa compiute in ordine ad essi, con esclusione dei soli casi di manifesta erroneità o irragionevolezza (Cons.Stato Sez.IV, 11 novembre 2010, n. 8016)”

Pur avendo contestato punto per punto ogni addebito della vigilanza,  sottolineando svariati errori ed imprecisioni, la difesa degli ex amministratori di Bene Banca si è vista così rispondere dal Tar del Lazio: “non si rinvengono pertanto evidenti e macroscopici vizi idonei ad autorizzare il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato in base al noto principio (..)” sopra descritto.

Quindi gli errori per cui può essere messa in discussione la AMPIA DISCREZIONALITA’ di Banca d’Italia sulle valutazione dei presupposti legittimanti il commissariamento delle banche devono essere MACROSCOPICI !!!

Altro che “il margine di discrezionalità è assai ristretto” , come ha cercato di giustificarsi davanti all’opinione pubblica Palazzo Koch !!

 

La Vigilanza parla poi di operatività “al di fuori dei poteri previsti dall’ordinamento” in caso di “azione troppo tempestiva che potrebbe indurre a commissariare un istituto ancora in grado di proseguire la propria attività”.

Ma allora chi ha redatto tale comunicato stampa evidentemente non conosceva o peggio si è dimenticato del “caso Bene Banca” …

Una banca in salute, con i conti in ordine che poteva tranquillamente “proseguire la propria attività” per usare le stesse parole della vigilanza ..

E’ stata infatti restituita in bonis al territorio in tempi record (12,5 mesi), con addirittura gli Organi della Procedura che dopo neanche sei mesi di lavoro già annunciavano alla stampa  un imminente ritorno alla gestione ordinaria ..

Una banca che ha chiuso un commissariamento lampo con un bilancio di fine procedura che evidenzia un patrimonio in crescita ed un conto economico chiuso volutamente in perdita di 7,8 mln, per la mancata valutazione del portafoglio di proprietà a prezzi correnti. Era sufficiente infatti la sola valutazione dei titoli utilizzando un quotidiano finanziario del 31/5/2014 per conteggiare plusvalenze maturate ed oggettive di oltre 11 milioni lorde, e nette per 8,324 milioni, ed avere così un risultato positivo di oltre 500.000 euro !!

E tutti i rilievi e contestazioni mosse dagli ex amministratori alle valutazioni ispettive della Banca d’Italia nel ricorso contro la sentenza del Tar del Lazio avanti il Consiglio di Stato sono state respinte da quest’ultimo Tribunale Amministrativo che così ha testualmente ribadito: “con giudizio ancora una volta immune da critiche di macroscopica erroneità o irragionevolezza, si è concluso che la situazione non fosse significativamente migliorata”.

 

Ma al 31/12/2012 Bene Banca evidenziava queste peculiarità:

M.O.L. : 12, 6 mln (+ 237% sul 2011)

R.O.E.: 16,03% (+ 139%)

R.O.I.: 1,23% (+ 188%)

Cost/Income: 56,63%  (- 30,49%)

Sofferenze/Tot.Crediti:  7%   (media sistema bancario in pari data 9,4%)

Tasso Ingresso Sofferenze: 2,28%  (media sistema bancario in pari data  3%)

 

Ma non sono forse dati significativi di un “miglioramento” indici in crescita a doppia e tripla cifra ??

 

Ma al di là della lamentala manifestata da Palazzo Koch circa un asserito margine discrezionale assai ristretto, è notorio il principio giurisprudenziale che sancisce come sul merito Banca d’Italia goda della massima autonomia e discrezionalità valutativa (al punto che il suo operare non può essere oggetto di censura.

In ogni caso la Vigilanza ha però un obbligo inviolabile cui orientare la propria azione, ossia il rispetto della normativa vigente e della procedura imposta dalla Legge.

Nei provvedimenti di vigilanza, ove non vi è questione di discrezionalità tecnica, vige però l’obbligo insopprimibile dell’Autorità procedente di seguire scrupolosamente le procedure, che costituiscono – proprio in ambiti caratterizzati da discrezionalità tecnica – il primo elemento di salvaguardia per le posizioni soggettive dei terzi coinvolti !!

A tal fine deve essere assolutamente ricordata la Sentenza del Consiglio di Stato (sex. VI) del 29 gennaio 2013 n.542 , che espressamente esclude l’applicazione del disposto dell’Art. 21 octies della Legge n. 241/1990 e succ. mod. (irrilevanza dei vizi formali e predominanza del contenuto sostanziale degli atti della Pubblica Amministrazione) alle procedure sanzionatorie e repressive della Banca d’Italia, affermando che non si tratta di provvedimenti “vincolati” e che proprio l’esercizio di poteri discrezionali rende di per ciò solo inapplicabile la norma citata in merito alla non rilevanza di vizi formali !!

 

In ogni caso, senza entrare in tecnicismi ed interpretazioni del diritto, se semplicemente mettiamo  in relazione il caso Bene Banca con i mancati commissariamenti di Banca Carige, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (queste ultime addirittura finite in LCA nonostante l’intervento disperato e da kamikaze del Fondo Atlante che ha immolato sull’altare veneto quasi 3,5 mld, polverizzati in neanche 12 mesi), quanti interrogativi si deve porre un risparmiatore ?

 

Nel caso Bene Banca, contrariamente ai casi sopra citati, mai una lettera di intervento che contemplasse maggiori requisiti patrimoniali, o sostituzione di esponenti aziendali, così come tirata in ballo da Palazzo Koch nella lettera del 25/3/2016.

Ma vi è di più …

Contrariamente al citato comunicato della Banca d’Italia, al sottoscritto non è stata consegnata alcuna lettera della specie contestualmente al rapporto ispettivo, che anzi è stato addirittura notificato agli amministratori, ormai deposti, ben dopo e solo a partire dal 21.05.2013 , quando il Commissario si era insediato il 3.5.2013, ossia il giorno immediatamente antecedente l’Assemblea Ordinaria chiamata a deliberare sul rinnovo cariche, che sarebbe avvenuto per acclamazione essendosi come detto nel contempo candidata una unica lista caratterizzata dai membri del CdA uscente.

 

E dalla lettura, non tanto del rapporto ispettivo poi notificato in seguito alla residenza di ogni consigliere, quanto della proposta di Amministrazione Straordinaria del 16.4.2013, approvata senza battito di ciglio dal MEF che ne ha decretato il commissariamento il successivo 26.4.2013, letta dagli emissari di Palazzo Koch al loro insediamento, il sottoscritto e gli altri amministratori hanno potuto riscontrare come la Banca d’Italia auspicasse una “necessaria discontinuità nella gestione aziendale” che “le imminenti elezioni non appaiono in grado di assicurare”.

Ma perché nel caso Bene Banca il “protocollo procedurale” invocato da Palazzo Koch per una giustificazione di fronte alla ingloriosa fine di Banca Marche, non è stato adottato ??

Se il problema erano gli esponenti aziendali, come parrebbe dalla lettura dei documenti interni della Vigilanza, perché non è stata notificata (contestualmente al rapporto ispettivo) una “lettera di intervento” con la richiesta di sostituzione degli esponenti aziendali ??

Già ma a Bene Vagienna l’ordine di notifica è stato un altro .. Ossia prima il decreto di scioglimento degli Organi di Amministrazione e Controllo, e solo dopo circa 20 giorni, è stato notificato il rapporto ispettivo …

Ma non solo … In tutto lo sviluppo del “caso Bene Banca” l’ordine dei documenti risulta per Banca d’Italia un optional…

Molto più significativo è infatti l’ordine dei protocolli interni ed esterni di tutti gli atti di Palazzo Koch dell’iter deliberativo del commissariamento Bene Banca, i quali evidenziano macroscopiche discrasie tanto in ordine alla protocollatura, quanto ai contenuti, al punto da essere richiamati nelle memorie dei ricorsi contro l’Amministrazione Straordinaria intentati avanti il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato ed essere oggetto di denuncia di falso in sede penale e da ultimo di querela di falso ex Art. 221 cpc in sede civile.

Dall’esame della protocollazione in calce ai diversi documenti della Vigilanza, emerge infatti una singolare discrasia: il numero di pagina interno recato dall’ “Appunto per il Direttorio” dell’Ufficio R.E.A. (141236/2013), che dovrebbe precedere il verbale e la “Proposta al MEF” del Direttorio, essendone ad ogni buon conto il rendiconto dell’attività di istruttoria interna ed il presupposto di ogni decisione collegiale, è invece superiore a quello della “Proposta” (139339/2013), a sua volta però inferiore a quello del verbale del Direttorio (167633/2013), rispetto al quale dovrebbe invece essere successivo.

Anche e soprattutto il numero di protocollo esterno recato dal verbale di delibera (0374392/2013) risulta superiore a quello della “Proposta” al MEF (0372034/2013), rispetto al quale invece avrebbe dovuto essere inferiore, essendo il primo atto logicamente antecedente al secondo.

In definitiva, alla stregua dei numeri di protocollo così “ordinati”, questa risulta essere la sequenza degli atti adottati nel corso della procedura interna a Banca d’Italia: “Proposta”, “Appunto” REA, “decisione e verbale del Direttorio”, quando secondo la legge (e quantomeno la logica) il primo atto dovrebbe essere l’elaborato del R.E.A. (Appunto), Ufficio che si deve occupare dell’istruttoria, il successivo dovrebbe essere la decisione e relativo verbale del Direttorio di Palazzo Koch e solo come ultimo atto la lettera di comunicazione al MEF della “Proposta” di commissariamento.

Per di più, mentre la “Proposta” e il verbale recano l’indicazione della data (entrambi il 16.4.2013), l’ “Appunto” ne è stranamente sprovvisto.

È oltremodo evidente l’anomalia, se non l’illegittimità tout court della procedura, laddove la protocollazione degli atti mette in luce come la “Proposta” al Ministero abbia indebitamente preceduto, pur non potendo prescinderne, sia l’istruttoria del R.E.A. ed il successivo “Appunto per il Direttorio”, sia la seduta del Direttorio stesso ed il relativo verbale.

 

Ma la denuncia penale, proposta con il Legale Rappresentante pro tempore di Banca d’Italia, dopo essere stata rubricata dalla Procura di Roma contro ignoti  è stata oggetto di richiesta di archiviazione (poi accolta dal Giudice), due giorni dopo la ricezione, senza l’avvio di una ancorchè minima indagine …

Nella lettura della richiesta di archiviazione ex art. 408 cpp, non si può non rilevare come il Pubblico Ministero abbia cercato di togliersi la “patata bollente” in modo molto sbrigativo, motivando tale richiesta per 2 profili: a) mancata fondatezza dei rilievi di falsità degli atti  ;  b)  elementi “insignificanti” e come tali non sostanziali (data ed il numero di protocollazione).

Secondo il PM “gli atti tacciati di falsità costituiscono atti endoprocedimentali che, in quanto tali, assumono rilevanza solo attraverso il provvedimento finale” (decreto MEF) “e che i rilievi di falsità concernono non già il contenuto ideologico per così dire sostanziale dei provvedimenti, idonei per ciò stesso ad inficiare la “scelta finale” del soggetto decidente” (MEF) , “bensì atti privi di detta qualità, quali la data ed il numero di procedura di protocollazione e, come tali, insignificanti ai fini della denuncia di falsità”.

Beh sul contenuto ci sarebbe da ridire, quantomeno in ordine al ragionamento sulle “imminenti elezioni” definite dalla Vigilanza come “non in grado di garantire la necessaria discontinuità nella conduzione aziendale”, quando NON ERA ANCORA SPIRATO (20-04-2013) IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (e soprattutto al 10/4 ed al 16/4 Banca d’Italia non poteva conoscere nulla in ordine alle liste candidatesi per il rinnovo cariche, quando il CdA uscente ha depositato la propria candidatura il 17/4/2013 ed a tutto il 20/4/2013 poteva essere depositata la candidatura da parte di chicchessia degli oltre 7.000 soci della Bene Banca!!).

In particolare la tesi del Pubblico Ministero, nella conclusione, fa rimando all’insegnamento della Suprema Corte (Cass.Sez.V pen, 14 dicembre 1993, n. 11497)  in tema di falso documentale, e precisamente come “la falsità non è punibile quando si rilevi in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento , vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio”

Ma sul tema esiste altresì un’altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.Sez.III pen, 2 aprile 2014, n. 30265 (rv. 260237)) che sancisce come “la falsità che ricade sulle annotazioni di registro di protocollo, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione e della spedizione di atti da parte di un ufficio di P.A., non può integrare gli estremi del “falso innocuo” o essere giustificata con la potenziale mancanza di effetti giuridici pregiudizievoli desumibili dal contenuto dell’atto protocollato”.

 

Adesso, data l’importanza decisiva dei vizi formali rilevati con assoluta dovizia di particolari in ordine alla procedura seguita dalla Banca d’Italia per addivenire al commissariamento di Bene Banca, non può essere tollerata l’archiviazione della denuncia sulla scorta di quanto addotto dal PM relativamente alla “irrilevanza” dei rilievi denunciati, ritenuti comunque non di portata “sostanziale” per inficiare la scelta finale del MEF.

E’ infatti oltremodo evidente che, dimostrati tali vizi procedurali, essi rappresentino una prova insuperabile ed inconfutabile delle irregolarità procedurali, tali da rendere censurabile il comportamento di Banca d’Italia nel caso di specie.

 

Delle due l’una: o il comportamento di Bankitalia non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale per qualsiasi motivazione (merito e/o procedura seguita), fattispecie che renderebbe la Vigilanza bancaria come un ente infallibile, oppure almeno sul lato procedurale l’operato della Banca d’Italia può essere oggetto di valutazione e/o contestazione, per cui non appare ammissibile la motivazione di archiviazione della denuncia almeno sotto l’aspetto che proprio “i vizi formali” sono le uniche fattispecie per cui è autorizzato un sindacato da parte del Giudice, civile, amministrativo o penale !!

 

Alla luce di quanto sopra esposto, ecco che chi scrive non può più tollerare un simile vuoto di giustizia, grazie al quale l’operato della Banca d’Italia da un lato non può essere oggetto di sindacato del Giudice Amministrativo e dall’altro non può venire censurato dal Procuratore in quanto gli unici vizi su cui la Vigilanza Bancaria può essere sul banco degli imputati sono ritenuti irrilevanti …

Senza contare che poi, in modo del tutto arrogante e disancorato dalla realtà, la stessa Banca d’Italia tenti di giustificarsi davanti al Pubblico indistinto, lamentando dapprima “un margine di discrezionalità assai ristretto” e poi esplicitando un modus operandi non adottato minimamente nel caso che vede ahimè il sottoscritto coinvolto !

 

Non è tollerabile per un cittadino onesto, dover subire da oltre quattro anni questi soprusi senza che gli sia garantito il diritto di difesa, ancorchè minimo …

La Giustizia deve essere UGUALE per tutti e non solo per qualcuno, mentre le Autorità di Vigilanza Bancaria sono, non solo “più uguali degli altri”, ma addirittura considerate infallibili ….

 

I tempi dovrebbero essere ormai maturi per una risposta.

 

Con gratitudine

 

Francesco Bedino

(ex Presidente di Bene Banca

Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) sc)

 

02.09.2017

 

 

 

 

 


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