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Informazione "finanziaria": brava la BPVi a rendere "pubblici" i soci top anche se non dovuto, lecito per Veneto Banca non farlo. Ok membri indipendenti Cda, dubbi su "cooptati"

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Domenica 3 Aprile 2016 alle 17:47 | 0 commenti

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C'è indubbiamente l'ignoranza e la carenza di informazioni "finanziarie" tra le tante e gravi componenti che hanno determinato la spoliazione del territorio per miliardi di euro grazie al poof della "bolla" delle azioni e ai fidi ora chiamati a un difficile rientro anche se li chiamano "baciati", poof e fidi a rientro favoriti dai precedenti membri (ir)responsabili dei Cda e dai vertici gestionali complici di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, con quest'ultima spinta a errori maggiori dalla sua folle volontà di ingerenza su tutti i poteri locali, istituzionali, associativi e  mediatici. Non è un male, quindi, spendere un po' di tempo anche oggi, di domenica, a spiegare qualche altra cosa.

Partiamo dalle azioni che, solo, nominalmente sono "intestate" alle due banche sulle visure camerali e spiegare perchè la BPVI, inducendo in errore un sia pur valido collega, ne ha "in carico" il 62,45% dichiarando in chiaro quali solo i dati dei primi 998 soci + 1, elenco che stiamo pubblicando e che include la banca stessa solo formalmente, ripetiamo, al 1° posto, e perchè Veneto Banca esibisce come formalmente sue il 100% delle azioni, rendendo ignoti pubblicamente i titolari delle azioni, almeno quegli principali.

Ebbene stavolta è stata "brava" la BPVi (chissà se Zonin, Zigliotto e gli altri 997 soci top ne saranno contenti?), come capiamo dalla solitamente pronta risposta "tecnica" dei cugini di Veneto Banca, perchè ha anticipato i suoi obblighi di trasmissione alla Camera di Commercio dei dati, comunicazione che sarebbe "obbligatoria solo entro il mese successivo all'approvazione del bilancio e nel caso che la banca non venga quotata in quel mese", nel qual caso l'obbligo di "pubblicità" decadrebbe.

Quindi i dati l'ad Francesco Iorio avrebbe dovuto trasmetterli entro il 25 di aprile 2016 (il bilancio è stato approvato il 26 marzo) visto che nel frattempo la sua banca non sarà ancor quotata.

Diversa la scelta di Veneto Banca che, dovendo approvare il bilancio 2015 il 5 maggio, quando rinnoverà anche il Cda, non ha anticipato la comunicazione dei dati dei soci e probabilmente potrà non farlo visto che entro un mese dal 5 maggio dovrebbe anche quotarsi in Borsa.

Meglio? Peggio?

E' la legge, che riportiamo di sotto*

Come è la legge a imporre l'indipendenza di parte dei componenti dell'organo di governo (la norma, che ci è stata girata a nostra richiesta dal'Ufficio stampa, questa volta, della BPVi dopo un altro scivolone di chi fa polemica per la polemica, la pubblichiamo dopo quella sull'elenco soci sotto il doppio*).

Ma, nel frattempo, ecco un dubbio, per ora senza risposta, che ci è venuto mentre "navigavamo" tra leggi e norme  :

"I consiglieri cooptati nei Cda , tra cui nella a noi più vicina Banca Popolare di Vicenza Francesco Iorio, Stefano Dolcetta e i due componenti entrati a novembre, devono essere confermati dalla prima assemblea utile. Ora, la prima assemblea è stata tenuta il 5 marzo; nel verbale non troviamo la conferma. Ci possono aiutare al riguardo le due banche e chi è più esperto di noi di leggi e norme?"

Noi un'ipotesi l'avremmo ma preferiamo pubblicare certezze e non ipotesi perchè in questo caso c'è in ballo anche la regolarità dei Cda che hanno nel frattempo compiuto una serie di atti fondamentali per il salvataggio di Popolare di Vicenza e Veneto banca"

 

*Ecco l'articolo della norma relativa alla "pubblicità" degli elenchi soci:
Art. 2435


Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni

- [1] Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

- [2] Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

 

**Ecco il chiarimento della BPVi sui consiglieri "validati" dal Cda della Popolare vicentina come "indipendenti", mentre alcuni colleghi reputavano di fatto che "dovessero" essere tutti indipendenti".

 

«È una prassi delle società quotate, o delle banche, specificare che ci sono alcuni consiglieri che sono indipendenti, e la loro indipendenza va periodicamente verificata. Gli altri consiglieri hanno ruoli nella gestione. Adesso poi che la banca si quota, è ancora più importante verificare che ci siano i requisiti di indipendenza in alcuni consiglieri.
Ecco, quindi, una definizione un po' da manuale:
"Un consiglio di amministrazione non può, per la sua natura collegiale, assicurare la direzione quotidiana dell'azienda; questa è pertanto demandata al management, mentre il consiglio nomina e licenzia i manager, ne controlla l'operato, ne stabilisce la remunerazione e si occupa delle scelte strategiche e delle decisioni non delegabili.
D'altra parte, i manager più importanti sono membri del consiglio di amministrazione; ciò vale, in particolare, per i senior manager: presidente, amministratore delegato, direttore generale ecc. Si distinguono, a tale proposito, gli amministratori esecutivi (executive directors), che sono anche manager della società, dagli amministratori non esecutivi (non-executive directors), che invece non lo sono.

La presenza di amministratori non esecutivi è necessaria per assicurare un efficace controllo sul management, visto che, da questo punto di vista, gli amministratori esecutivi si possono trovare in conflitto d'interesse.
L'efficacia del controllo è in particolare assicurata dalla presenza, tra gli amministratori non esecutivi, di amministratori indipendenti (indipendent directors), che soddisfano determinati requisiti personali tali da garantire che essi operino nell'esclusivo interesse della società e non del management o di singoli azionisti"
».

 

Chiaro, cari lettori?

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A volte, non sempre. E per sport...


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