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Insinuazione al passivo BPVi e Veneto Banca: non scatta decorrenza termini per mancata pubblicazione decreti 185 e 186 che qui vi sveliamo?

Di Risposte agli azionisti Giovedi 3 Agosto 2017 alle 09:13 | 1 commenti

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Vi proponiamo un nuovo contributo informativo sulle conseguenze del D.l. 99/17 dopo quello sulla tutela dei diritti dei clienti della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca poste ora in liquidazione coatta amministrativa. Nel presente documento, a firma dell'avv. Marco Da Villa dello studio Esini, Esini & Da Villa con sedi a Venezia (S. Donà), Roma e Milano), sono esposte la valutazioni sulla discussa decorrenza dei termini per l'insinuazione al passivo delle due ex banche.

Nell'ambito della complessa vicenda delle due (ex) banche popolari venete, uno degli aspetti che ha creato più incertezza e confusione è senza dubbio quello inerente il decorso del termine di giorni 60 per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LCA).

Inizialmente, generando un ingiustificato panico, si è diffusa la notizia che il termine ultimo per la presentazione dell'insinuazione scadesse il 24 agosto 2017, prendendo a riferimento la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n° 99/2017 e cioè il 25 giugno 2017.

In realtà, il Decreto Legge n° 99/2017 non è il provvedimento con il quale si è disposta formalmente la LCA delle due banche ma il provvedimento che disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa e che regola gli effetti della cessione intervenuta con Intesa SanPaolo.

La sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017, è avvenuta, rispettivamente, con Decreto n. 185 e con Decreto n° 186, entrambi del 25 giugno 2017, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Ad oggi, questi due Decreti ministeriali non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (e ciò ha alimentato la voce, inesatta, che fossero "secretati", mentre in effetti sono a disposizione dei richiedenti alle LCA, anche se, ripetiamo, ancora non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per cui qui linkiamo a controprova il testo del 185 e qui il testo del 186, ndr).
L'articolo 86, comma 5, del TUB specifica che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni...", appare allora ragionevole concludere che solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei predetti Decreti ministeriali n° 185 e n° 186 comporti il decorrere del termine.
A generare ulteriore scompiglio, ha contributo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, di due comunicati di Banca d'Italia con i quali Banca d'Italia medesima si è premurata di rammentare la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Questa pubblicazione nella sezione "Estratti, Sunti e Comunicati" della Gazzetta Ufficiale Serie Generale, a nostro avviso, non può ritenersi equivalente alla pubblicazione diretta dei decreti del MEF nella sezione "Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali" sempre della Gazzetta Ufficiale Serie Generale, conseguentemente non può dirsi che sia iniziato a decorrere il termine per l'insinuazione allo stato passivo né che lo stesso termine scadrà il 29 settembre 2014 (60 gg dal 31 luglio 2017).
Segnaliamo, in merito al dubbio che i decreti del MEF non vengano mai pubblicati, che l'articolo 8 del Testo Unico Bancario prevede, espressamente, che i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanati ai sensi del TUB siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non è però indicato un termine esatto entro il quale tale adempimento deve essere assolto, quindi la pubblicazione dei decreti relativi a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e i Veneto Banca S.p.A potrebbe avvenire anche a distanza di mesi dalla effettiva e concreta sottoposizione a LCA delle due popolari venete. Peraltro, la stessa Banca d'Italia, sempre in forza del richiamato articolo 8 del TUB, è legittimata a dare notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che nel proprio sito Web, di quei provvedimenti adottati dalle Autorità Creditizie (Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) le cui disposizioni sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza: nel caso specifico è intuitivo che i decreti di sottoposizione a LCA delle due popolari venete rappresentino provvedimenti di interesse generale o comunque di interesse dei clienti e dei soci azionisti delle due banche, soggetti che, ovviamente, non sono tra quelli vigilati; in tal senso, si potrebbero spiegare i comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n° 177 del 31 luglio 2017 su richiesta dell'Autorità di Vigilanza. Tale forma di pubblicazione ha, però, natura di pubblicità notizia e quindi non idonea a produrre l'effetto giuridico di far iniziare il decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 86, comma 5, Testo Unico Bancario.


Commenti

Inviato Venerdi 4 Agosto 2017 alle 11:39

Scusate non capisco una cosa, forse per voi addetti ai lavori banale.
Le azioni di Veneto Banca valevano circa 40 euro.
Poi nell'arco di pochi mesi si sono ridotte a 10 centesimi.
Durante questa fase non si potevano vendere.
Mi chiedo: hanno sbagliato a fare i conti?
Come è possibile che il valore precipiti così tanto?
E' possibile che non basti già il fatto che le azioni sono passate da 40 euro a 10 cent per indire un'azione collettiva, senza per forza rientrare nelle casistiche pasticolari (mancata vendita, profilo di rischio inadeguato, etc...).
Quello che voglio dire è che qualcuno deve aver sbagliato o truffato e non è possibile che per questo motivo paghino i soci. O sbaglio?
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