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Dedicato a Gianni Zonin, presidente BPVI senza deleghe e colpe, e ai membri dei suoi Cda: la responsabilità degli amministratori di società di capitale privi di delega

Di Marco Bortolan Mercoledi 14 Dicembre 2016 alle 13:26 | 0 commenti

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Vari, tra i pochi indagati, membri del Cda della Banca Popolare di Vicenza, nelle, scarne, dichiarazioni riscontrabili sulla stampa, si difendono spesso anche con la generica motivazione di aver approvato in Cda decisioni, oggi contestate o contestabili, su base fiduciaria nei confronti di chi le proponeva e con la convinzione sottesa che l'assenza di deleghe specifiche desse loro il diritto di stare in Consiglio, retribuiti e ossequiati per questo, ma senza avere responsabilità. In queste condizioni si pone anche Gianni Zonin, sempre leggendo la stampa che ha ricevuto le 60 pagine di difesa a base di contrattacchi, pagine di sicuro per articolate dall'avvocato Lamberto Lambertini, che col prof. Benatti, tutela in questa "contesa" l'ex presidente della BPVi, ma che ce ne ha rifiutata la copia come se noi potessimo essere in grado di confutare le sue di certo solide argomentazioni.

In assenza di quelle motivazioni e in attesa fiduciosa di un ripensamento professionale abbiamo semplicemente chiesto a un nostro collaboratore esterno, l'avv. Marco Bortolan, di dare una "ripassatina" al Codice e alle sentenze non di certo per confutare l'inconfutabile (non per motivi tecnici ma per assenza delle 60 pagine da valutare) ma per spiegare qualcosa in punta di diritto ma in maniera semplice ai nostri "umili" lettori. L'avvocato Bortolan è un "libero professionista" e a quella parola "libero" oggi associamo un valore maggiore di quello della sua di certo minore "fama" dell'avvocato lamberto Lambertini. A cui, umilmente, chiediamo ancora oggi copia delle 60 pagine magari per spiegarle anche col suo aiuto, come già fece in un'intervista concessaci su argomenti analoghi in occasione del convegno a Vicenza sulle "Azioni di responsabilità in società di capitale...".

Egregio avvocato stia... sereno, perché Davide sconfisse, sì, Golia, ma quella era un'altra storia ma soprattutto ra un mito...

La parola passa ora all'avvocato Marco Bortolan.

Il direttore

 

 

Ci fu una vicenda processuale diversi anni fa che vide come imputati gli amministratori della Banca Popolare di Brescia fusasi nel 1999 con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, che scaturì da una attenta e scrupolosa attività ispettiva della Banca d'Italia, la quale nel 2002 segnalò doverosamente alla Procura della Repubblica di Brescia il riscontro di false comunicazioni sociali operate dall'organo amministrativo della Banca a danno soprattutto dei piccoli risparmiatori per favorire altri azionisti ed investitori "privilegiati", fra le altre cose si legge nella sentenza della Cassazione Penale Sez. V 19-06-2007, n. 23838 "era stata indebitamente omessa la contabilizzazione delle gestioni di patrimoni, assistite da anomale garanzie, assai rischiose per l'azienda di credito le quali avevano cagionato elevatissime perdite per l'istituto bancario ed avevano portato BIPOP-CARIRE in uno stato di crisi".
Il GUP presso il Tribunale di Brescia, però, in data 31.5.2005 pronunciò una sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli amministratori senza delega, sull'assunto che soltanto gli amministratori operativi forniti di specifici poteri fossero stati gli autori della infedele esposizione della situazione patrimoniale della banca.
La Procura di Brescia fece ricorso in Cassazione, sottolineando l'errore in cui incorse il Giudice dell'Udienza Preliminare, di considerare privi di responsabilità gli amministratori della banca senza delega ed il Giudice di Legittimità aderì a tale tesi, andando a chiarire che anche l'amministratore non esecutivo può essere ritenuto responsabile dei reati commessi nell'ambito della società, nel caso di specie nell'attività di false comunicazioni ai soci azionisti della banca, sotto forma di omissione, qualora avuta la rappresentazione del fatto pregiudizievole non abbia fatto alcunché per impedirlo.
La convinzione erronea che la mancanza di delega "esoneri" sempre e comunque da responsabilità l'amministratore chiamato in causa, deriva probabilmente dal fatto che prima della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003) la diligenza imposta agli amministratori di società di capitali era quella richiesta al mandatario, ossia la diligenza del buon padre di famiglia, concetto assai noto ai giuristi ma forse non del tutto comprensibile ai più. Il significato di tale espressione derivante dalla tradizione del diritto romano altro non è che il grado di attenzione, di prudenza, di scrupolo che l'uomo medio tiene nel gestire i propri affari. Ed ecco che quindi il mandatario ossia colui che sia incaricato di svolgere un atto giuridico per conto di un altro soggetto mandante, per essere esente da responsabilità per le conseguenze della propria condotta deve semplicemente dimostrare di aver tenuto una diligenza media.
L'evoluzione del mondo degli affari, l'ampliamento e la maggior complessità degli assetti societari, hanno poi suggerito la modifica di tale tipo di responsabilità in capo agli amministratori delle società di capitali ancorata tradizionalmente al parametro del pater familias, al punto che la riforma del diritto societario ha previsto una diversa diligenza.
Secondo il riformato art. 2392 del codice civile, gli amministratori sono tenuti ad adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze con conseguente solidale responsabilità verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
Tutti gli amministratori sono tenuti poi ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio di Amministrazione siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381 c.c.)
La responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società si estende a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, siano essi dotati o meno di deleghe, e ciò per il potere/dovere di vigilanza circa l'andamento della società che la legge impone a tutti gli amministratori senza distinzione fra chi sia destinatario di specifiche attribuzioni o deleghe e chi ne sia invece sprovvisto.
Quindi anche gli amministratori senza deleghe possono essere considerati responsabili degli illeciti commessi dal consiglio di amministrazione e, se un amministratore viene messo al corrente della strategia aziendale, al fine di essere esente da responsabilità è comunque tenuto a opporsi in quanto la mancanza di delega non equivale a una mancanza di poteri e il silenzio protratto può essere considerato violazione del più generale potere/dovere di vigilanza.
L'amministratore senza deleghe è tenuto a dimostrare la non riconducibilità a sé del fatto dannoso provando di avere osservato, con riferimento all'addebito contestato, i doveri e gli obblighi di diligenza impostigli dalla Legge, facendo annotare il proprio dissenso rispetto all'operazione commerciale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, o dando immediata notizia del proprio dissenso al Presidente del Collegio Sindacale.
Gli amministratori privi di deleghe (cosiddetti non operativi), sia chiaro, non sono sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasformare la loro responsabilità per omissione in una sorta di responsabilità oggettiva per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza per il loro dovere di agire informati ex art.2381 c.c. di cui si è detto sopra - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. (Cass. civ. Sez. I, 31/08/2016, n. 17441).

Avv. Marco Bortolan

Libero professionista


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