Quotidiano | Categorie: Economia&Aziende

Il settimo guanto di sfida di Silvano Trucco a Bankitalia. Commissariamento di Bene Banca con Duso ad di Marzotto Sim per il 9.8% di BPVi, caso esemplare anche nella forma: tuttora sub judice la “sospetta” procedura interna

Di Silvano Trucco, ex dg Bene Banca Sabato 14 Ottobre 2017 alle 23:37 | 0 commenti

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Dopo «"Tu non obbedisci e io ti commissario, ma anche... no": la storia che ha opposto Bankitalia a Bene Banca. L'ex dg Silvano Trucco la ricostruisce a puntate e la incrocia con quella di BPVi e Veneto Banca», abbiamo proposto «Un caso esemplare per l'ex dg di Bene Banca Silvano Trucco: Bankitalia la commissaria "preventivamente". La seconda puntata con BPVi e Veneto Banca in filigrana», quindi, la terza parte («Un caso esemplare del "sistema" bancario, gli strani intrecci tra Bene Banca e BPVi: storia di un deposito milionario»), poi la quarta («I pesi e le misure di Bankitalia: a Vicenza tollerato per anni il valore "gonfiato" delle azioni, per Bene Banca (s)gonfiato un bilancio».

E, dopo, la quinta puntata ("E... 5, Bankitalia non vuole a tutti ... Bene, e in egual misura: incroci, assonanze e dissonanze tra Bene Banca, BPVi e Veneto Banca") abbiamo pubblicato la sesta ("Sfida" di Silvano Trucco a Bankitalia, sesta puntata a firma dell'ex dg di Bene Banca tartassato dopo sua denuncia anche per soldi 'in cassa' BPVi: certe coincidenze coincidono") della ricostruzione dei fatti secondo Silvano Trucco (nella foto), l'ex dg della piccola BCC cuneese, commissariata nonostante stesse... bene e che bissa coincidenze o contrasti nei rapporti con Bankitalia delle storie di BPVi e Veneto Banca. 

Della ricostruzione oggi, dopo un break legato al controllo di fatti e documenti e a risorse non illimitate, proponiamo la settima di 8 puntate mentre, lo ripetiamo, continuiamo a essere pronti a riferire di eventuali repliche o di diverse versioni che ci pervenissero dal "sistema" (l'unica finora arrivata, minacciosa, ma rispedita al mittente perchè proditoria ed errata, è stata quella del commissario di Banca d'Italia Giambattista Duso, che era l'ad di Marzotto Sim partecipata al 9.8% da Banca Popolare di Vicenza a cui affidò la... cassa. Grazie.

Il direttore

 

Il commissariamento di Bene Banca, un caso esemplare anche nella forma. La "sospetta" procedura interna, tuttora sub judice.

Sul caso Bene Banca abbiamo già scritto molto, ma non abbiamo ancora finito, e chissà se e quando si potrà mettere la parola fine a questa annosa vicenda.
Il nome Bene può trarre in inganno, ma questa piccola Bcc cuneese trae il nome dalla Città di Bene Vagienna, ove è stata costituita 120 anni fa, nel 1897.
Come abbiamo visto, pur con risultati economici record ed una situazione patrimoniale ampiamente rispettosa dei ratios patrimoniali imposti dai Regolatori (aveva, dopo le stesse rettifiche della vigilanza, un surplus di patrimonio di 13,9 mln rispetto al requisito minimo), dati certificati dalla stessa Banca d'Italia nell'ispezione conclusasi il 15/2/2013, la Bene Banca e' stata commissariata, quando invece l'Authority non e' intervenuta in terra veneta nei casi Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca (che hanno disintegrato oltre 10 mld di capitale azzerando di fatto più di 200.000 soci), oppure nei casi MPS o Bca Carige con buchi di bilancio miliardari ed i rispettivi Presidenti arrestati e/o a giudizio per svariati reati.

Dati Bene Banca al 30-9-2012

 

Come già abbiamo detto, nel caso specifico Bene Banca è stata commissariata per irregolarità e non per problematiche patrimoniali o reddituali.
Vale la pena ricordare un attimo quali erano queste tanto criticate irregolarità ...

Su tutte è stata stigmatizzata la rischiosità del credito (con criticità di molto inferiori alla media, ossia sofferenze pari al 7% del totale crediti contro una media di sistema del 9,40%, oppure partite deteriorate pari al 12,7% contro dati medi di sistema pari al 15,8%) con un tasso di ingresso in sofferenza al 2,28% quando nel periodo la media di sistema era oltre il 4,8% (così ha riferito, come già abbiamo visto in precedenti puntate, il ministro Padoan alle commissioni finanze riunite di Camera e Senato a gennaio 2017 per giustificare il maggior deficit di bilancio di 20 MLD per il decreto salva risparmio).

Le critiche di Banca d'Italia si sono altresì incentrate sulle carenze sull'organizzazione e sui controlli, stigmatizzando anche l'operato della Direzione, definito "carente" perché testualmente "non ha perseguito l'adeguamento quali-quantitativo delle risorse addette ai controlli".

Carenze organizzazione per Bankitalia Ma come?
Bene Banca è stata, sia nel 2011 che nel 2012, la prima in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nell'ambito degli Istituti che si avvalgono della formazione della Federazione Piemontese delle Bcc, per giornate formazione/uomo, con numeri decisamente superiori di banche peraltro di ben maggiori dimensioni e volumi.
Ed inoltre, sempre durante la direzione Trucco, nel 2012 Bene Banca ha stipulato un contratto di consulenza con Paradigma spa, una delle principali società di formazione nel panorama italiano in ambito creditizio e finanziario, per la fruizione di ulteriori 50 giornate/uomo di convegno, dedicate ed usufruite in principal misura proprio dai dipendenti addetti alle funzioni di controllo...
Altre osservazioni sono state poi manifestate sui "processi organizzativi a mitigazione dei rischi operativi, segnatamente per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio. Rilevano in particolare le carenze del processo di adeguata verifica della clientela".

 

Ma anche su questo aspetto dei rilievi ispettivi chi scrive desidera soffermarsi, volendo paragonare la problematica rilevata a Bene Vagienna al caso IW BANK venuto alla ribalta nel 2015, alla luce delle risultanze di una ispezione della UIF (divisione della stessa Bankitalia), coeva con la verifica ispettiva in Bene Banca.

Il decreto 231/07 disciplina la materia antiriciclaggio; in particolare è stato emanato il 21 novembre del 2007 ed è entrato in vigore nelle prime settimane del 2008.
Ebbene successivamente all'entrata in vigore di detta normativa, ossia dal 2008 al 2013 (5 anni), secondo gli ispettori Bene Banca ha aperto la bellezza di 131 anagrafiche prive del questionario di adeguata verifica previsto dalla citata normativa.

131 anagrafiche prive del questionario

Ecco proprio questi 131 casi sono stati una irregolarità molto stigmatizzata dai vigilantes.
Attenzione, 131 su oltre 70.000 clienti, ossia lo 0,18%!
E ricordiamoci che Bene Banca è stata commissariata!
Ma cos'è il questionario di adeguata verifica?
In parole semplici è un documento che deve essere compilato a cura della banca e sottoscritto dal cliente, in cui deve essere individuato il cliente stesso di cui va verificata l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, provvedendo ad identificare l'eventuale titolare effettivo (e cioè la persona/e fisica nell'interesse della quale/i il cliente agisce), ottenendo informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo/prestazione professionale richiesta.
Nel caso di specie, non necessariamente tutte le 131 anagrafiche erano titolari di rapporti bancari; magari erano solo cointestatari, garanti o delegati ad operare, tanto che, declinando l'irregolarità in tema di effettivi rapporti bancari, il numero tranquillamente poteva essere di molto inferiore...
Ma nello stesso periodo, si è appreso in seguito da fonti di stampa (Il Fatto Quotidiano: "Iw Bank, "100mila conti non in regola con antiriciclaggio". Tredici indagati, ma su inchiesta pende colpo di spugna), la banca on line IW Bank (gruppo UBI) registrò l'apertura di rapporti di conto corrente ad oltre 100.000 clienti senza acquisire il previsto questionario di adeguata verifica!

Nonostante la IW BANK abbia ed avesse all'epoca numeri decisamente superiori alla Bene Banca, il sottoscritto non pensa che i 100.000 questionari mancati rappresentassero una percentuale addirittura inferiore al modesto 0,18% riscontrato nel medesimo periodo a valere sulla piccola Bcc benese.
Al di là di questa disquisizione numerica, la realtà è che la IW BANK non risulta essere stata commissariata!
Piuttosto sono stati rinviati a giudizi diversi funzionari e dirigenti della stessa, colpiti anche da sanzioni pesanti da parte dell'UIF!
Riecco pertanto tornare alla ribalta i soliti 2 pesi e 2 misure di Bankitalia ...
Ma le peculiarità del provvedimento di rigore con cui la Vigilanza di Palazzo Koch ha colpito Bene Banca non finiscono qui.
Un aspetto singolare è emerso nel corso del giudizio amministrativo instaurato avanti il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato, ove si è riscontrata per tabulas una strana discrasia di date e numeri di protocollo che ha caratterizzato tutti gli atti interni di Banca d'Italia nella procedura adottata per la piccola Bcc benese.

Molto significativo è infatti l'ordine dei protocolli interni ed esterni di tutti gli atti di Palazzo Koch dell'iter deliberativo del commissariamento Bene Banca, i quali evidenziano macroscopiche incongruenze tanto in ordine alla protocollatura, quanto ai contenuti, al punto da essere richiamati nelle memorie dei ricorsi contro l'Amministrazione Straordinaria intentati avanti il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato ed essere oggetto di una querela di falso ideologico e materiale in sede penale e da ultimo di una querela di falso ex Art. 221 cpc in sede civile, tuttora sub judice.
Dall'esame della protocollazione in calce ai diversi documenti della Vigilanza, emerge infatti una singolare discrasia: il numero di pagina interno recato dall' "Appunto per il Direttorio" dell'Ufficio R.E.A (141236/2013),

“Appunto per il Direttorio” dell’Ufficio R.E.A. (141236/2013)

che dovrebbe precedere il verbale e la "Proposta al MEF" del Direttorio, essendone ad ogni buon conto il rendiconto dell'attività di istruttoria interna ed il presupposto di ogni decisione collegiale, è invece superiore a quello della "Proposta" (139339/2013) 

“Proposta” (139339/2013)a sua volta però inferiore a quello del verbale del Direttorio (167633/2013), rispetto al quale dovrebbe invece essere successivo.

Verbale del Direttorio (167633/2013) Anche e soprattutto il numero di protocollo esterno recato dal verbale di delibera (0374392/2013) risulta superiore a quello della "Proposta" al MEF (0372034/2013), rispetto al quale invece avrebbe dovuto essere inferiore, essendo il primo atto logicamente antecedente al secondo.

verbale di delibera (0374392/2013)  “Proposta” al MEF (0372034/2013)

In definitiva, alla stregua dei numeri di protocollo così "ordinati", questa risulta essere la sequenza degli atti adottati nel corso della procedura interna a Banca d'Italia: "Proposta", "Appunto" REA, "decisione e verbale del Direttorio", quando secondo la legge (e quantomeno la logica) il primo atto dovrebbe essere l'elaborato del R.E.A. (Appunto), Ufficio che si deve occupare dell'istruttoria, il successivo dovrebbe essere la decisione e relativo verbale del Direttorio di Palazzo Koch e solo come ultimo atto la lettera di comunicazione al MEF della "Proposta" di commissariamento.
Per di più, mentre la "Proposta" e il verbale recano l'indicazione della data (entrambi il 16.4.2013), l'"Appunto" ne è stranamente sprovvisto.
È oltremodo evidente l'anomalia, se non l'illegittimità tout court della procedura, laddove la protocollazione degli atti mette in luce come la "Proposta" al Ministero abbia indebitamente preceduto, pur non potendo prescinderne, sia l'istruttoria del R.E.A. ed il successivo "Appunto per il Direttorio", sia la seduta del Direttorio stesso ed il relativo verbale.

Ma la denuncia penale, proposta contro il Legale Rappresentante pro tempore di Banca d'Italia, dopo essere stata rubricata contro ignoti è stata oggetto di richiesta di archiviazione (poi accolta dal Giudice) il giorno stesso di ricezione, senza l'avvio di una ancorchè minima indagine...
Nella lettura della richiesta di archiviazione ex art. 408 cpp, non si può non rilevare come il Pubblico Ministero abbia cercato di togliersi la "patata bollente" in modo molto sbrigativo, motivando tale richiesta per 2 profili: a) mancata fondatezza dei rilievi di falsità degli atti ; b) elementi "insignificanti" e come tali non sostanziali (data ed il numero di protocollazione (?).
Secondo il PM "gli atti tacciati di falsità costituiscono atti endoprocedimentali che, in quanto tali, assumono rilevanza solo attraverso il provvedimento finale" (decreto MEF) "e che i rilievi di falsità concernono non già il contenuto ideologico per così dire sostanziale dei provvedimenti, idonei per ciò stesso ad inficiare la 'scelta finale' del soggetto decidente" (MEF) , "bensì atti privi di detta qualità, quali la data ed il numero di procedura di protocollazione e, come tali, insignificanti ai fini della denuncia di falsità".
Beh sul contenuto ci sarebbe da ridire, quantomeno in ordine al ragionamento sulle "imminenti elezioni" definite dalla Vigilanza come "non in grado di garantire la necessaria discontinuità nella conduzione aziendale", quando non era ancora spirato (20-04-2013) il termine per la presentazione delle cadidature (e soprattutto al 10/4 ed al 16/4 Banca d'Italia non poteva conoscere nulla in ordine alle liste candidatesi per il rinnovo cariche, quando il CdA uscente ha depositato la propria candidatura il 17/4/2013 ed a tutto il 20/4/2013 poteva essere depositata la candidatura da parte di chicchessia degli oltre 7.000 soci della Bene Banca!).
In particolare la tesi del Pubblico Ministero, nella conclusione, fa rimando all'insegnamento della Suprema Corte (Cass.Sez.V pen, 14 dicembre 1993, n. 11497) in tema di falso documentale, e precisamente come "la falsità non è punibile quando si rilevi in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio"
Ma sul tema esiste altresì un'altra pronuncia della Suprema Corte (Cass.Sez.III pen, 2 aprile 2014, n. 30265 (rv. 260237)) che sancisce come "la falsità che ricade sulle annotazioni di registro di protocollo, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione e della spedizione di atti da parte di un ufficio di P.A., non può integrare gli estremi del 'falso innocuo' o essere giustificata con la potenziale mancanza di effetti giuridici pregiudizievoli desumibili dal contenuto dell'atto protocollato".

Peccato poi che, a quanto pare, il PM non conoscesse l'orientamento giurisprudenziale in tema amministrativo e civile secondo cui i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, quale Authority sul credito, non sono suscettibili di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di merito compiute in ordine ai presupposti dei provvedimenti stessi, "con esclusione dei soli casi di manifesta erroneità o irragionevolezza".
Su tutte valga la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 11 novembre 2010, n. 8016: "la sezione condivide gli orientamenti giurisprudenziali, richiamati nella sentenza qui gravata, che riconoscono ampia discrezionalità valutativa alla Banca d'Italia nella valutazione dei presupposti legittimanti il commissariamento, e che conseguentemente escludono ogni sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di merito compiute in ordine a tali presupposti, con esclusione dei soli casi di manifesta erroneità o irragionevolezza".
Pur avendo contestato punto per punto ogni addebito della vigilanza, sottolineando svariati errori ed imprecisioni, la difesa degli ex amministratori di Bene Banca si è vista così rispondere dal Tar del Lazio: "non si rinvengono pertanto evidenti e macroscopici vizi idonei ad autorizzare il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato in base al noto principio (..)" sopra descritto.
E tutti i rilievi e contestazioni mosse dagli ex amministratori alle valutazioni ispettive della Banca d'Italia nel ricorso contro la sentenza del Tar del Lazio avanti il Consiglio di Stato sono state respinte da quest'ultimo Tribunale Amministrativo che così ha testualmente ribadito: "con giudizio ancora una volta immune da critiche di macroscopica erroneità o irragionevolezza, si è concluso che la situazione non fosse significativamente migliorata" .
Ma come? Una banca in salute, con i conti in ordine che poteva tranquillamente "proseguire la propria attività" per usare le stesse parole della vigilanza nel comunicato del 30/1/2016...
Una Bcc che ha chiuso un commissariamento lampo con un bilancio di fine procedura che evidenzia una redditività complessiva positiva ed un patrimonio in crescita, con un conto economico chiuso volutamente in perdita di 7,8 mln, per la mancata valutazione del portafoglio di proprietà a prezzi correnti. Era sufficiente infatti la sola valutazione dei titoli utilizzando un quotidiano finanziario del 31/5/2014 per conteggiare plusvalenze maturate ed oggettive di oltre 11,4 milioni lorde, e nette per 8,324 milioni, ed avere così un risultato positivo superiore ai 500.000 euro!

Se sul merito Banca d'Italia gode della massima autonomia e discrezionalità valutativa (al di là della recente lamentela manifestata da Palazzo Koch circa un asserito margine discrezionale assai ristretto...) al punto che il suo operare non può essere oggetto di censura, la Vigilanza ha però un obbligo inviolabile, ossia il rispetto della normativa vigente e della procedura imposta dalla Legge.
Nei provvedimenti di vigilanza, ove non vi è questione di discrezionalità tecnica, vige però l'obbligo insopprimibile dell'Autorità procedente di seguire scrupolosamente le procedure, che costituiscono - proprio in ambiti caratterizzati da discrezionalità tecnica - il primo elemento di salvaguardia per le posizioni soggettive dei terzi coinvolti!

A tal fine giova ricordare la Sentenza del Consiglio di Stato (sex. VI) del 29 gennaio 2013 n.542 , che espressamente esclude l'applicazione del disposto dell'Art. 21 octies della Legge n. 241/1990 e succ. mod. (irrilevanza dei vizi formali e predominanza del contenuto sostanziale degli atti della Pubblica Amministrazione) alle procedure sanzionatorie e repressive della Banca d'Italia, affermando che non si tratta di provvedimenti "vincolati" e che proprio l'esercizio di poteri discrezionali rende di per ciò solo inapplicabile la norma citata in merito alla non rilevanza di vizi formali!

Adesso, data l'importanza decisiva dei vizi formali rilevati con assoluta dovizia di particolari in ordine alla procedura seguita dalla Banca d'Italia per addivenire al commissariamento di Bene Banca, non può essere tollerata l'archiviazione della denuncia sulla scorta di quanto addotto dal PM relativamente alla "irrilevanza" dei rilievi denunciati, ritenuti comunque non di portata "sostanziale" per inficiare la scelta finale del MEF.
E' infatti oltremodo evidente che, dimostrati tali vizi procedurali, essi rappresentino una prova insuperabile ed inconfutabile delle irregolarità procedurali, tali da rendere censurabile il comportamento di Banca d'Italia nel caso di specie.

Delle due l'una: o il comportamento di Bankitalia non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale per qualsiasi motivazione (merito e/o procedura seguita), fattispecie che renderebbe la Vigilanza bancaria come un ente infallibile, oppure almeno sul lato procedurale l'operato della Banca d'Italia può essere oggetto di valutazione e/o contestazione, per cui non appare ammissibile la motivazione di archiviazione della denuncia almeno sotto l'aspetto che proprio "i vizi formali" sono le uniche fattispecie per cui è autorizzato un sindacato da parte del Giudice, civile, amministrativo o penale!

Alla luce di quanto sopra esposto, ecco che chi scrive non può più tollerare un simile vuoto di giustizia, grazie al quale l'operato della Banca d'Italia da un lato non può essere oggetto di sindacato del Giudice Amministrativo e dall'altro non può venire censurato dal Procuratore in quanto gli unici vizi su cui la Vigilanza Bancaria può essere sul banco degli imputati sono ritenuti irrilevanti...
Senza contare che poi, in modo del tutto arrogante e disancorato dalla realtà, la stessa Banca d'Italia tenti di giustificarsi davanti al pubblico indistinto, lamentando dapprima "un margine di discrezionalità assai ristretto" e poi esplicitando un modus operandi non adottato minimamente nel caso che vede ahimè il sottoscritto coinvolto!

Non è tollerabile per un cittadino onesto, dover subire da più di quattro anni queste ingiustizie senza che gli sia garantito il diritto di difesa, ancorchè minimo ...
La Giustizia deve essere uguela per tutti e non solo per qualcuno, mentre le Autorità di Vigilanza Bancaria sono, non solo "più uguali degli altri", ma addirittura considerate infallibili...

To be continued

Silvano Trucco
(ex D.G. Bene Banca)

 


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