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L'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob fa "rimborsare" quattro soci BPVi: forse chi ha transato con troppa fretta potrebbe iniziare a pentirsi

Di Riccardo Federico Rocca Giovedi 15 Giugno 2017 alle 23:17 | 0 commenti

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Segnalo, come di sicuro interesse per i lettori, afronte dell'unica sfavorevole le prime quattro decisioni dell'Arbitro per le controversie finanziarie [ACF] presso la Consob: le prime tre relative alla nota vicenda degli scavalcati (decisione caso 1, decisione caso 2, decisione caso 3) e la quarta (decisione caso 4) all'obbligo di diventare soci per ottenere un mutuo a condizioni vantaggiose. Gli ordini di vendita erano stati impartiti, il primo e il secondo rispettivamente di 106 e di 520 azioni - nell'aprile 2014, e il terzo - di 1.182 azioni - nel luglio 2014. In tutti e tre i casi, BPVi è stata riconosciuta inadempiente all'obbligo di trattare con correttezza l'ordine di procedere alla vendite delle azioni e il relativo comportamento è stato valutato «nell'ambito di una verifica circa il grado di probabilità con cui l'interesse del ricorrente a poter liquidare le azioni avrebbe potuto essere soddisfatto se l'intermediario, in tale sua specifica qualità avesse correttamente eseguito il servizio di investimento richiesto dal cliente, ossia appunto avesse dato esecuzione all'ordine di vendita».

La constatazione che Banca Popolare di Vicenza non ha addotto qualsivoglia elemento idoneo a ricostruire l'ordine cronologico delle operazioni è stato alla base della relativa condanna. Ai fini dell'ammontare del risarcimento del danno, la probabilità dell'esecuzione degli ordini di vendita non è stata relazionata alla data della richiesta ma alla consistenza del pacchetto di azioni, sicché è stato accordato un risarcimento parametrato all'importo del mancato ricavo della vendita del 100% a chi ha impartito l'ordine di 106 azioni, del 75% al secondo di 520 azioni e del 60% al terzo di nr.1182.
Si può, pertanto, cantare vittoria? Forse è prematuro. E' noto che le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per la banca e, ove questa decida di non darvi esecuzione, il risparmiatore dovrà avviare l'iter processuale di fronte alla giustizia ordinaria. In tale contesto, BPVi per difendersi dovrà rinunciare alle eccezioni processuali già bocciate dall'ACF e [finalmente] ricostruire l'esatto ordine cronologico di acquisti e vendite al fine di dimostrare a partire da quale data possa essere tenuta esente da responsabilità per la relativa mancata esecuzione. O, in alternativa, rimborsare tutti coloro che avanzino analoghe domande risarcitorie quand'anche l'ordine di vendita sia stato impartito nel febbraio 2015.
Attendiamo speranzosi.
La quarta decisione è a nostro avviso certo più insidiosa per BPVi. Infatti l'ACF ha annullato un contratto di acquisto di nr. 100 azioni per «avere la banca indotto la ricorrente a concludere un investimento in azioni che altrimenti non avrebbe concluso e perché non sembra revocabile in dubbio che tale condotta possa essere ascritta al paradigma dei comportamenti integranti artifizi e raggiri idonei a determinare l'annullabilità del contratto di acquisto di azioni per dolo determinante. Ciò specie tenendo presente che BPVi cumulava in se la qualità di soggetto che esegue l'ordine di acquisto impartito dal cliente sia la qualità di parte venditrice delle proprie azioni».

Tale iter argomentativo è a mio avviso del tutto condivisibile e non lascia spazio a grandi difese, specie dopo che, nel proprio atto di citazione per risarcimento danni dello scorso 6 aprile, BPVi ha pacificamente confessato la piena illiceità della gestione Gianni Zonin/ Samuele Sorato.

Forse chi ha transato con troppa fretta potrebbe iniziare a pentirsi.


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