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BPVi contro Agenzia delle Entrate: corretto il trattamento fiscale per azionisti che hanno transato. Lo dichiara anche Veneto Banca ma rimangono dubbi per VicenzaPiù e... non solo

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Lunedi 22 Maggio 2017 alle 19:35 | 0 commenti

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Abbiamo atteso più di un paio d'ore prima di pubblicare la nota che, in risposta ai nostri quesiti e ai nostri articoli, poi ripresi dalla stampa nazionale, Il Sole 24 Ore in primis, ha trasmesso la Banca Popolare di Vicenza sulla questione della tassabilità, sostenuta ufficialmente dalla direzione generale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, degli indennizzi percepiti da circa 70.000 soci BPVi (all'analogo problema ha dato subito dopo analoga risposta scaricabile qui la Veneto Banca per altri 70.000 azionisti circa) a fronte del danno di fatto subito per il flop delle loro azioni (ma non riconosciuto "legalmente") e in combinata con l'obbligo a rinunciare a qualsiasi azione legale nei confronti di chicchessia.

Questo finale è il punto da dirimere e che le due banche approfondiscono a sostegno delle proprie tesi di non tassabilità senza, però, sciogliere i dubbi visto che non contestano tout court l'esistenza dell'assunzione "di obblighi di fare, non fare o permettere" ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR)", che configurerebbero il reddito relativo come "soggetto pertanto ad autonoma ed istantanea tassazione in capo alla persona fisica".

Ma nel dare atto dell'esistenza di tali "obblighi", che secondo l'Agenzia delle Entrate configurano l'importo corrisposto dalla Banca come "reddito diverso" e, quindi, tassabile per il percettore e da sottoporre al versamento della ritenuta di acconto per l'erogatore, la BPVi con Veneto Banca ne riduce l'importanza ai "fini" della loro "caratura" fiscale perchè, dicono, "l'impegno assunto dagli aderenti all'Offerta di non intraprendere o proseguire azioni legali contro la Banca non è l'elemento qualificante dell'accordo medesimo, ma è conseguente e collaterale al riconoscimento all'azionista di un risarcimento, sia pure forfettario, del danno subito, vale a dire della perdita di valore delle azioni, con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine della Banca e il rapporto di fiducia con la propria clientela"...

Insomma la questione rimande delicata e da riaffrontare con calma perchè bisognerà capire come l'Agenzia delle Entrate potrà annullare la sua determinazione assunta dopo mesi di studio dell'interpello presentato dal socio, che ha scatenato il caso, pesando la percentuale sopra o sotto la quale il suddetto impegno ad assumere gli "obblighi di non fare" (azioni legali contro la Banca stessa e soggeti collegati) sarebbe o meno "l'elemento qualificante dell'accordo".

Accordo, ricordiamo, come si legge nelle condizioni dell'Offerta Pubblica di Transazione (Opt) a cui la nota stessa fa riferimento, poteva concretizzarsi solo a fronte dell'accettazione dell'importo dell'indennizzo, ovvio, ma anche dell'assunzione dell'obbligo a non denunciare.

E questo è "il" problema che ad oggi non appare risolto se non ci dovesse essere una diversa determinazione dell'Agenzia delle Entrate magari a seguito di domande riformulate da consulenti esperti delle due ex Popolari magari un po' più prudenti di quelli che hanno costretto oggi i vertici dei due Istituti a un doppio salto mortale, si spera, senza avvitamento...

 

Ecco la nota della Banca Popolare di Vicenza (clicca qui per quella di Veneto Banca)

Trattamento fiscale degli indennizzi spettanti agli azionisti aderenti l’offerta di transazione

 

A seguito di articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, la Banca Popolare di Vicenza ribadisce - in un comunicato - di aver effettuato, in sede di strutturazione dell'Offerta di Transazione con il supporto di un primario studio di consulenza, un'approfondita analisi in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennizzo di 9 euro per azione spettante agli Azionisti aderenti all'Offerta. Ad esito di tale analisi la Banca ha ritenuto che, sulla base della legislazione fiscale che regola la materia qui in oggetto, l'indennizzo riconosciuto agli azionisti che hanno aderito all'offerta abbia natura risarcitoria e non determini alcun reddito autonomamente e istantaneamente imponibile in capo agli azionisti medesimi.

In coerenza, la Banca non ha operato alcun tipo di ritenuta al momento dell'erogazione dell'indennizzo.
Detto indennizzo deve essere portato a riduzione del valore di acquisto fiscalmente riconosciuto delle azioni in modo tale che in sede di cessione delle azioni si tenga conto di quanto l'azionista ha già incassato aderendo all'Offerta di Transazione; in particolare riducendo il valore della minusvalenza eventualmente conseguita (e compensabile con altre plusvalenze eventualmente realizzate su altri titoli) ovvero aumentando (se del caso) il valore della plusvalenza realizzata rispetto al valore di acquisto originario.
In specie, tale indennizzo non è tassabile autonomamente, più precisamente con riferimento alle persone fisiche, società semplici o ad enti non profit, non è tassabile come reddito diverso da indicare nella dichiarazione dei redditi derivante "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR.
In estrema sintesi quindi, (i) il risarcimento non è tassato al momento dell'erogazione poiché reintegra il patrimonio dell'aderente degli effetti di un danno emergente subito, (ii) dello stesso risarcimento si dovrà tener conto ai fini fiscali in caso di cessione o rimborso del titolo.
Un esempio può forse chiarire meglio il concetto. Qualora un azionista persona fisica avesse acquistato un'azione a 62,50 Euro e aderendo all'offerta avesse quindi incassato 9 euro, vedrebbe ridursi il valore di carico fiscalmente riconosciuto a tale azione da 62,50 euro a 53,50 (62,50-9=53,50). Conseguentemente, in sede di eventuale futura cessione o rimborso dell'azione, ipotizziamo ad un valore di 1 euro, realizzerà una minusvalenza pari a 52,50 euro (53,50-1=52,50). Tale minusvalenza di 52,50 euro sarebbe compensabile con eventuali plusvalenze rilevanti ai fini del capital gain realizzate su altri titoli. E' evidente che tale minusvalenza, e conseguentemente il beneficio fiscale derivante dal fatto di poter opporre questa minusvalenza in compensazione di eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione di altri strumenti finanziari, sarebbe stata più elevata e pari a 61,50 (62,50-1=61,50) in caso di non adesione all'offerta e cessione o rimborso dell'azione sempre ad 1 euro.
Una diversa conclusione, riportata anche da alcuni articoli di stampa pubblicati in questi giorni, secondo la quale l'importo corrisposto dalla Banca sarebbe qualificabile come "reddito diverso" (derivante "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR) e soggetto pertanto ad autonoma ed istantanea tassazione in capo alla persona fisica, presuppone che tale importo venga riconosciuto esclusivamente a fronte dell'impegno di non intraprendere o proseguire azioni legali contro la Banca. Tale presupposto non corrisponde tuttavia alla sostanza giuridica e alla forma degli accordi transattivi stipulati con la banca nell'ambito dell'Offerta di Transazione. Appare infatti chiaro anche dalla loro lettura che l'impegno assunto dagli aderenti all'Offerta di non intraprendere o proseguire azioni legali contro la Banca non è l'elemento qualificante dell'accordo medesimo, ma è conseguente e collaterale al riconoscimento all'azionista di un risarcimento, sia pure forfettario, del danno subito, vale a dire della perdita di valore delle azioni, con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine della Banca e il rapporto di fiducia con la propria clientela. La rinuncia ad agire in giudizio è uno degli effetti normali e accessori della transazione, che attiene - nella sostanza - al ristoro di danni subiti dai soci in dipendenza dell'investimento in azioni BPVi (come esplicitamente indicato tanto nelle premesse dell'Accordo Transattivo, ove si precisa che l'indennizzo è riconosciuto quale ristoro dei presunti danni relativi ad Azioni BPVi, che all'art. 3, secondo cui l'indennizzo è riconosciuto quale risarcimento e compensazione dei Danni relativi alle Azioni BPVi, come meglio individuati nell'Accordo).
Pertanto, il fatto che le azioni potenzialmente esperibili nei confronti della Banca - ed oggetto di rinuncia come effetto naturale ed accessorio dell'Offerta Transattiva - erano volte a reintegrare il danno (emergente) rappresentato dalla perdita di valore delle partecipazioni, esclude quindi che l'indennizzo rilevi quale autonoma componente di reddito, producendo, di converso, solo un effetto di consumazione dei valori fiscali (effetto tipico dei realizzi di natura risarcitoria).


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