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Il documento ufficiale dell'Agenzia delle entrate sulla tassabilità delle transazioni BPVi e Veneto Banca: le reazioni delle associazioni in attesa delle risposte delle ex Popolari

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Lunedi 22 Maggio 2017 alle 14:22 | 0 commenti

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Arrivano alcune reazioni preoccupate di varie associazioni di soci BPVi e Veneto Banca mentre siamo in attesa dei chiarimenti che sia la Banca Popolare di Vicenza, che ci è stato assicurato che sta rispondendo al nostro quesito, che l'ex Popolare di Montebelluna, che negli ultimi tempi rimane muta alle nostre richieste di risposte su vari aspetti, vorranno fornire e delle azioni che vorranno intraprendere sulla questione da noi sollevata il 18 maggio e descritta il 19 sulla tassabilità degli "indennizzi" ai soci che hanno aderiro alla Offerta Pubblica di Transazione (Opt), questione ripresa e analizzata il 20 maggio con preocupazione poi da Il Sole 24 Ore e quindi rilanciata con alcune rassicurazioni del presidente Gianni Mion ieri, 21 maggio, e infine da altri media incluso oggi, 22 maggio, il GdV, che ci... cita.

Il Codacons Veneto ieri, sia pure con un po' di confusione e prendendodela con la stampa che aveva segnalato il problema, per farlo risolvere, e non con chi eventualmente lo avesse generato, scriveva tramite il presidente avvocato Franco Conte "Le somme erogate per le transazioni da Popolare Vicenza e Veneto banca non sono assoggettate a IRPEF. Opporsi alla pretesa dell'ufficio imposte.  Chiesto un incontro con i vertici delle due popolari per iniziative convergenti. Chiesto l'intervento del Ministero per una circolare di interpretazione".

E oggi, in sintonia e  a difesa dei soci ma, parrebbe, anche di qualche superficialità "tecnica" dei due Istituti bancari, condannata però da "Noi che credevamo nella BPVi", arriva anche l'Associazione Ezzelino III da Onara di Patrizio Miatello, del tributarista Loris Mazzon e dell'avv. Rodolfo Bettiol, premettendo che "dalle notizie di stampa molti risparmiatori che hanno aderito alla transazione sono terrorizzati dalla vicenda" da un lato afferma che "l'indennizzo derivante dall'adesione all' OPT, non è tassabile" visto che "la risposta formulata dall'Agenzia delle Entrate è in funzione alla domanda posta", dall'altro, fa un'osservazione giusta che neanche le due ex Popolari ci hanno fatto: "ad oggi nè l'interpello posto dal risparmiatore, nè la risposta dell'agenzia delle entrate sono state pubblicate. Dunque nessun commento può essere fatto senza aver letto la fonte...".

Questa affermazione più attendibile della negazione del problema ci porta a rendere disponibile, dopo la sintesi da noi fattane e cliccando qui sia la domanda del socio, di cui cancelliamo i dati personali essendone già noto il nome, che la risposta dell'Agenzia delle Entrate del Veneto.

Di entrambe pubblichiamo, quindi, a seguire* i contenuti anche in formato testo  non prima, però, di aver reso note le domande inviate domenica mattina 21 maggio alla banca vicentina, che si è dichiarata attiva, e alla muta cugina di Montebelluna.

"Spett.le BPVi, cc. Veneto Banca

Gentilissimo... come saprà ieri Il Sole 24 Ore ha ripreso una nostra segnalazione sulla riposta della Agenzia delle Entrate del Veneto sulla tassabilità degli indennizzi della Opt citando la nostra fonte: http://www.vicenzapiu.com/leggi/lultima-beffa-per-i-soci-bpvi-col-prelievo-irpef-sugli-indennizzi-il-sole-24-ore-concorda-con-vicenzapiu 
Trascurando il fatto che non cita le fonti né nostre né del Sole 24 Ore, Il Corriere del Veneto di oggi domenica 21 maggio torna sulla predetta tassazione dei rimborsi agli azionisti BPVI che hanno aderito all’Offerta Pubblica di Transazione e riporta una affermazione attribuita al Presidente Mion circa la NON TASSABILITA’ dei predetti indennizzi (secondo il presidente della Banca Popolare di Vicenza si tratterebbe di un quesito mal posto) riprendendo l’argomento e riportando una diversa  presa di posizione del presidente non comunicataci e sulla quale ci permettiamo di fare delle osservazioni con richiesta di risposta.
Se tecnicamente la risposta dell’Agenzia delle Entrate pare invece ineccepibile..., in ogni caso, se la banca ritiene che sia errata la risposta all’interpello, avrebbe il diritto/dovere di intervenire immediatamente magari con un comunicato  ufficiale e contemporaneamente presso gli uffici della amministrazione finanziaria. 
Anche perché l'istituto dovrebbe “coprirsi le spalle” per la non  effettuata ritenuta d’acconto del 20% , problema che potrebbe  fors’anche  avere rilievo penale,  perché la ritenuta sarebbe obbligatoria nel caso fosse confermata l'interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Confidiamo che proverà a farci dare una prima risposta oggi stesso vista la numerosità degli interessati, che stanno addirittura sovraccaricando il nostro “server” con i loro accessi, presumibilmente, per questa questione.
La stessa domanda la poniamo a Veneto Banca che ci legge in copia per conoscere le sue posizioni al riguardo visto che la problematica è comune ai due Istituti. Grazie. Cordiali saluti"-
Appena ci perverrà la risposta, che ci auguriamo tranquillizzante per i soci, saremo pronti a pubblicarla anche se i tempi già intercorsi fanno pensare a una soluzione non facile del caso, per cui ci permettiamo di fare, en passant, una domanda ulteriore che ci ha girato un professionista esperto e... birichino, giusto prima che sia troppo tardi: "sarebbe anche da chiedere chi siano i consulenti delel due banche e nello specifico quegli fiscali e quanto sono stati pagati con i soldi degli azionisti. E  chi si assumerà l’onere dell’eventuale contenzioso per decine di migliaia di vertenze…".
Speriamo così non sia.
Amen.
 
*
Dati personali omessi

Istanza presentata il 06/02/2017

 

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 QUESITO

La presente istanza di interpello ha a oggetto il trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, di somme riconosciute a titolo di "accordo transattivo".

A tale riguardo vengono fornite le seguenti informazioni:

-  molti contribuenti (incluso l'istante) avevano negli anni scorsi acquistato quote di società bancarie cooperative (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca);

-  tali quote sono state nel corso del 2015 - 2016 svalutate da un massimo di 62,5 euro per quota fino agli attuali 0,10 euro per quota;

-   contemporaneamente la ragione sociale dei due istituti è stata modificata da "società cooperativa per azioni" a "società per azioni";

-  molti soci si trovano nella posizione di aver effettuato l'affrancamento a  norma del D.L. n. 201 del 2011, quando le quote avevano già raggiunto il valore massimo;

- a partire dal 9 Gennaio 2017, i due istituti stanno proponendo ai soci un accordo transattivo al fine di ridurre la possibile "litigation", corrispondendo una somma per azione pari al 15 per cento circa del valore originario dell'azione (es. 9 euro/ azione per BPVI);

- alla data di presentazione dell'istanza non era possibile sapere con quale causale sarebbe stato effettuato il bonifico per la liquidazione delle somme concordate in sede di accordo transattivo.

Ciò premesso, "al fine anche di valutare la convenienza se aderire o meno alla proposta transattiva dell'istituto", l'istante chiede:

- se gli importi liquidati a titolo transattivo siano passibili di essere soggetti a imposizione fiscale, e in quale misura;

- se i soci persone fisiche, che hanno già effettuato l'affrancamento delle azioni ex D.L. n. 201 del 2011, abbiano la possibilità di recuperare tramite detrazione IRPEF le minusvalenze generate dalla svalutazione delle azioni BPVI e Veneto Banca.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

Il contribuente istante ritiene applicabile alla fattispecie la seguente soluzione:

- se nella causale dell'importo liquidato gli istituti specificassero che si tratta di "indennizzo" o di "risarcimento", tali importi dovrebbero ritenersi esenti da tassazione ex articolo 6, comma 2, del TUIR (in quanto riconoscimento del danno emergente);

- se invece, al fine di non ammettere alcuna responsabilità in merito alle perdite subite dai soci, gli istituti non specificassero una esplicita causale, questi importi sarebbero soggetti a tassazione ordinaria quale reddito da capitale.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente ha presentato interpello affermando che "molti contribuenti", lui incluso, avevano acquistato "negli anni scorsi" quote di società cooperative (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

Al riguardo ha precisato che nel biennio 2015 / 2016 tali quote sono state fortemente svalutate, e che i due Istituti bancari stavano proponendo ai soci un accordo transattivo, al fine di "ridurre la possibile litigation". Per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza (BPVI), l'accordo prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria di 9 euro ad azione.

Ciò premesso, dal regolamento dell'offerta di transazione della BPVI, prodotto dall'istante, si osserva veniva proposta ai soci di tale Banca, "a titolo transattivo e senza che da ciò possa essere desunto, neppure implicitamente, alcun suo riconoscimento di responsabilità", "un indennizzo predeterminato, fisso, forfettario e onnicomprensivo".

La corresponsione dell'indennizzo è prevista "a fronte della rinuncia dell'azionista ad agire contro la Banca, o altre società del Gruppo BPVI, o loro amministratori, sindaci, revisori o dipendenti, attuali o pregressi, per qualunque ragione o causa, in qualunque sede (sia civile che penale), in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di Azioni BPVI (ovvero di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in Azioni BPVI emesse dalla Banca, o di loro conversione in azioni BPVI) nel tempo compiute dall'azionista, o al mancato loro disinvestimento".

Sulla base di tali risultanze, si ritiene che aderendo all'offerta l'istante riceverà da BPVI somme imponibili ai fini IRPEF come redditi diversi derivanti da "assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere" [articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR].

Si precisa che il parere viene reso con esclusivo riguardo all'istante e al solo accordo transattivo eventualmente posto in essere dal medesimo con la BPVI sulla base della documentazione.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l'istanza fa riferimento a "soci" che avrebbero effettuato l'affrancamento (riallineamento) delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Si osserva tuttavia che è legittimato alla proposizione di interpello ordinario solamente il contribuente per un caso che lo interessi direttamente, oppure il soggetto che in base a legge è obbligato a porre in essere adempimenti tributari per conto del contribuente o è tenuto insieme o in suo luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156). Poiché, a quanto risulta, il contribuente istante non ha fatto ricorso alla procedura di riallineamento delle partecipazioni, non si ravvisa un proprio diretto interesse all'interpello e sul punto specifico l'istanza difetta del carattere di "personalità" (circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 2.1.1).

PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE IL CAPO SETTORE 
(firma digitale)


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