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Ristori alle vittime BPVi, Veneto Banca & c., parole e fatti: le prime sui giornali, i secondi nei documenti ufficiali. A prova di pericolosi "voti di scambio", bocciati da Erika Stefani

Di Giovanni Coviello (Direttore responsabile VicenzaPiù) Venerdi 9 Novembre 2018 alle 15:23 | 0 commenti

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Dopo l'incontro di ieri, 8 novembre, al Mef delle associazioni dei risparmiatori (giusto per quelle vere) e di molti avvocati (scorretto per chi specula direttamente e/o con finte associazioni a copertura, leggi il nostro appello "taglia costi legali") le vittime della mala gestio e dei mancati o pilotati controlli delle banche venete, e non solo in Lca, oltre che delle quattro banche risolte sono indifese di fronte al prevedibile e solito tam tam di notizie più o meno risolutive del dramma che affligge soprattutto i 210.000 "soci" di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che già tra fine aprile e i primi di giugno 2016 avevano visto le loro azioni passare da decine di euro di valore fittizio a dieci centesimi, anche questi tragicamente falsi perché dal 25 giugno 2017 sono diventati zero con la messa in LCA delle due banche.

Sui quotidiani veneti e sui "foresti" oggi (e ieri su alcuni web acchiappa clic) è un tripudio di notizie che, però, non sono altro ancora che intrepide e... trepide speranze visto che le fonti sono alcune associazioni stesse, in primis quelle che hanno esplicitamente promesso voti ai partiti dell'attuale governo del cambiamento "in cambio" di non si vede ancora quali passi ufficiali anche se potrebbe configurare un reato il "voto di scambio" quello per altro rifiutato pubblicamente dall'attuale ministro Erika Stefani alla prima proposta pubblica ricevuta, davanti anche ad altri parlamentari della legislatura precedente da parte di Luigi Ugone (da noi video documentata), e agitato anche ieri al Mef da uno dei presidenti tipicamente più barricadieri e senza obiettivi che non il caos.

Le condizioni migliori per i "truffati", richieste e/o promesse in cambio di voti, al momento e di fatto hanno solo dilatato i tempi di attuazione dell'originario provvedimento per il ristoro dei soci, la legge 205 del 27 dicembre in vigore dal 1° gennaio 2018 ma col decreto attuativo (la cui bozza bollinata era stata da noi resa pubblica in esclusiva, nonostante le minacce messe in pratica e da noi denunciate,  il 20 agosto 2018, quando doveva essere emanato entro il 30 marzo 2018), decreto boicottato da don Enrico Torta, Andrea Arman, Luigi Ugone e dai loro crociati che nel frattempo muoiono sul campo dove sono mandati da generali ben fermi nelle loro comode postazioni in attesa di prebende elettorali o di chissà quale altro tipo.

Quei crociati o, meglio, quelli sopravvissuti a mille disillusioni si trovano ora con l'articolo 38 del capo III della legge di bilancio 2019 da noi pubblicato nella versione bollinata e ad oggi non modificata il 31 ottobre 2018 (clicca qui) che, al di là dell'importante aumento di dotazione del fondo, per altro attivabile dalla legge precedente che ne indicava i modi e le risorse, cioè i fondi dormienti, è il documento portato all'attenzione del parlamento e delle commissioni, non ce ne vogliano i colleghi che fanno credere che le richieste tumultuose degli "ugonotti" equivalgano a conquiste, comunque in notevole ritardo rispetto al 30 marzo 2018, se arriveranno come ci auguriamo, magari insieme ad una ferma smentita e condanna, come subito fece Erika Stefani, del "voto di scambio" da parte di Alessio Villarosa, Massimo Bitonci & c., tra l'altro ora non più graditi ad alcuni dei suddetti interlocutori integralisti che minacciano di "scavalcarli" andando (pensando di andare...) da Luigi Di Maio e Matteo Salvini!

Per valutare lo spessore di chi mercanteggia i voti delle vittime delle banche basterebbe citare il fatto che il re degli ex credenti nella BPVi viene costantemente ospitato (fa bene il collega a farlo, valutate voi la coerenza dell'ospitato) sul giornale locale che contribuì a diffondere quelle notizie promosse dalla BPVi in "violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza..." che fecero acquistare o mantenere il possesso delle azioni poi azzerate di cui ora, a partire dalla 205 che quella violazione condanna, si palesa la possibilità di un ristoro.

Per verificare, poi e infine, i fatti "ad oggi", dopo aver pubblicato il testo bollinato del Capo III della legge di bilancio 2019  vi proponiamo, senza nostri commenti e interpretazioni perché leggiate e vi facciate voi le vostre opinioni, visto che al fronte ci siete voi e non i generali, che non poche volte lo sono finché sono graditi ai regnanti di turno, le cosiddette "schede di lettura" (foto di copertina) consegnate ieri ai parlamentari per spiegare a loro in 390 pagine i singoli punti della manovra.

Abbiamo, quindi, estratto per voi le schede che spiegano i contenuti del capo III art. 38.

Leggete e, sperando che si confermi il buono che, con ritardo, c'è ma cambi qualcosa in meglio (non solo il 30% di ristoro, nessun tetto, semplificazione delle procedure ma filtro dei furbetti, "taglia costi legali" e no alla cancellazione della chiamata in causa dei responsabili del dissesto, oltre agli eventuali "attori" i vertici delle singole banche anche Banca d'Italia, società di revisione KPMG e PwC e Consob), ricordate che "verba volant, scripta manent" ("le parole volano, gli scritti rimangono").

On. Maria Cristina Caretta e Pierantonio ZanettinP.S. Ringraziamo in particolare alcuni parlamentari vicentini, in particolare gli on. Pierantonio Zanettin e Maria Cristina Caretta, gli unici ad oggi anche se ci siamo appellati a tutti, che ci stanno supportando non con le loro parole ma facendoci ottenere i documenti su cui consentirvi di ragionare. Senza consigliori...

 

CAPO III - MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI 

Articolo 38

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

 

L'articolo 38 istituisce, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità.

Il ristoro è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF.

In particolare, l'articolo 38, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo di ristoro, per i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione a specifiche operazioni di investimento.

Per danno ingiusto si intende quello riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

Il Fondo è alimentato per 500 milioni di euro attraverso le risorse della contabilità speciale previste dall'articolo 7-quinquies, comma 7 del decreto legge n. 5 del 2009 per interventi a legislazione vigente, e per i restanti 25 mediante il fondo di ristoro finanziario previsto dall'articolo 1, comma 1106, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). La procedura disposta dall'articolo in esame, pertanto, rappresenta la continuazione di quella prevista dall'articolo 11, comma 1-bis del decreto n. 91 del 2018.

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 1106 e ss.gg. della legge n. 205 del 2017) ha istituito il Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori: esso era volto a tutelare i risparmiatori che avessero subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione (D. Lgs. n. 180 del 2015) comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018). Successivamente il menzionato decreto-legge

n. 91 del 2018 (comma 1-bis dell'articolo 11) è intervenuto sull'ambito operativo e sui termini per l'attuazione del Fondo: l'operatività del Fondo è stata estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è stato posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione delle norme secondarie di attuazione della relativa disciplina.

Al Fondo istituito dall'articolo in commento sono rimesse le disponibilità già stanziate con il decreto appena citato, incrementate delle risorse della contabilità speciale.

Con finalità di coordinamento, il comma 11 dell'articolo 38 in parola dispone la sostituzione del Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge n. 205 del 2017, con il Fondo di ristoro istituito dall'articolo in esame.

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal comma 2: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, nonché i coltivatori diretti che abbiano acquistato le azioni di banche definite dal comma 1. Oltre ai soggetti che hanno effettivamente investito nel capitale di banche poste in liquidazione nell'ultimo biennio, hanno parimenti accesso al fondo i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni, a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Il comma 3 stabilisce, con riferimento alle azioni in argomento, due ulteriori condizioni: le stesse devono essere state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate e devono risultare ancora detenute dallo stesso alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione o in liquidazione (lettere a) e b) del comma 3).

Ulteriori condizioni per la gestione del Fondo prevedono che:

- la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019 (lettera c) del comma 3);

- la misura del ristoro erogato entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'ACF, dedotti i dividendi percepiti (lettera d) del comma 3);

- il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo (lettera e) del comma 3);

- l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 con riferimento alla possibilità che venga aumentata la percentuale di rimborso della sentenza o della pronuncia (lettera f) del comma 3);

- il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF e sia surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto (comma 4).


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